Ad un docente non di ruolo che si pone la domanda se ha diritto al riposo giornaliero per allattamento(ex art. 10 legge 1204/71 e art. 13 legge 53/2000) in alternativa alla madre anch’essa docente ma di ruolo si risponde affermativamente.
La normativa è negli artt. 39-46 del Dlvo 26 marzo 2001 n. 151 e in alcune circolari applicative (Nota Tesoro prot. 094909 del 25.10.00circ. INPDA n. 49 del 27.11.2000 punto 5- circ. INPS n. 8 del 17.1.03 punto 2- circ. INPS n. 139 del 29 .07.02 punto 5 –circ. INPS. n. 109 del 2000 punto 2.1.)
Il diritto del padre è subordinato alla rinuncia della madre lavoratrice con appsita dichiarazione.
Nauralmente il diritto del padre al riposo è “derivato” da quello della madre.
Pertanto quando la madre non svolga attvità lavorativa non sussiste il diritto del padre.
In particolare se la madre è una lavoratrice dipendente il padre lavoratore ha la possibilità di fruire del riposo solo nel caso la madre vi rinunci espressamente e riprenda effettivamente l’attività lavorativa.
Ne consegue che il padre lavoroatore non può usufruire del riposo giornaliero nel caso in cui la madre si trovi in congedo per maternità(ex astensione obbligatoria) o parentale(ex astensione facoltativa): la madre può invece utilizzare i riposi giornalieri anche in coincidenza con il periodo di congedo parentale del padre.
Naturalmente la riduzione di 1 ora al giorno lavorativo anche per il non di ruolo viene considerato servizio e retribuita.