Rispondo a una domanda che mi è stato posta: mi conviene accettare una supplenza presso un istituto penitenziario(CARCERE) ai fini del raddoppio del punteggio per l'a.s. 2007/08
La risposta in proposito è negativa in quanto il servizio prestato dall'1.9.07 in base alla Finanziaria 2007 non dà più luogo al raddoppio
Si riporta ad ogni buon fine lo stralcio della normativa.
LEGGE FINANZIARIA 2007 (legge 296 del 27 dicembre 2007) all’ART 1 COMMA 605 recita :” In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, e' abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data”.
Infatti il punto B3 recita:
“ h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle isole minori nonché negli istituti penitenziari, è valutato in misura doppia. Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare.”
Infatti la tabella valutazioni titoli terza fascia allegata al D.M. 27 del 15.2.07 circoscrive la valutazione dei servizio in misura doppia fino al 31 agosto 2007 al punto B3 lettera F 5 che recita :”il servizio prestato dall’a.s. 2003/04 all’as. 2006/2007 nelle scuole primarie pluriclassi dei Comuni di montagna di cui alla legge 1 marzo 1957 n 90; nonchè nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia”