Con nota prot. n. 5491A000GPER del 19/3/07, il M.P.I. ha richiamato l’attenzione sugli inquadramenti dei DSGA assunti dopo il 1°/9/2003 per i quali ci sono stati rilievi da parte di alcune Ragionerie Provinciali dello Stato.
Nei confronti del predetto personale, secondo alcune Ragionerie, non possono trovare applicazione le norme sul riconoscimento del servizio non di ruolo bensì quelle contemplate dal D.P.R 399/88 per effetto del quale viene, peraltro, prevista l’applicazione della c.d. temporizzazione.
Il Ministero evidenzia che con l’articolo 142 del CCNL/2003 del comparto scuola, attuativo dell’articolo 69 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stato previsto che tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, sono divenute inapplicabili, nel comparto scuola, a far data dalla sottoscrizione definitiva dello stesso Contratto, ad eccezione di quelle espressamente citate nel medesimo testo contrattuale.
Tra queste ultime viene specificatamente indicato l’articolo 66, commi 6 e 7 del CCNL siglato il 4 agosto 1995, relativo al riconoscimento dei servizi non di ruolo a favore del personale della Scuola.
Di conseguenza, al personale immesso in ruolo e inquadrato nel profilo di Dsga successivamente al 24 luglio 2003, data di sottoscrizione del vigente Contratto di comparto, si applica, in materia di riconoscimento del servizio non di ruolo, la normativa prevista dal citato articolo 66 CCNL/95 e non l’istituto della “temporizzazione” in quanto abrogato dall’articolo 142 in argomento.
Per quel che concerne, invece, il personale inquadrato nello stesso profilo antecedentemente al 24 luglio 2003, continua a trovare applicazione il meccanismo della “temporizzazione”, contemplata dal citato D.P.R. n. 399/88.
CI SI CHIEDE TALE NORMATIVA (abrogazione prevista da ART. 142)HA QUALCHE RISVOLTO PER TUTTO IL RIMANENTE PERSONALE DELLA SCUOLA, DOCENTI COMPRESI?