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I punti essenziali della bozza di decreto:
L'art.1, comma 1 bis della legge 143/04 prevede la permanenza nelle graduatorie su domanda dell'interessato e , quindi, in caso di mancata presentazione della stessa, l'interessato viene depennato dalla graduatoria.
Coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avessero prodotto domanda di permanenza e per questo sono stati depennati, possono ora fare domanda di reinserimento.
In caso contrario saranno definitivamente depennati.
Le graduatorie diventano ad esaurimento per cui non dovrebbe essere possibile in futuro il trasferimento ma le OO.SS. hanno chiesto di prevedere almeno il trasferimento in altra provincia in coda.
Le situazioni soggette a scadenza (titoli di preferenza) devono essere riconfermate, barrando le apposite caselle con la domanda di aggiornamento.
E’ prevista in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale , a decorrere dall'a.s. 2003/2004 e fino alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, la doppia valutazione solo per i servizi prestati nelle scuole delle piccole isole, degli istituti penitenziari e nelle pluriclassi delle scuole situate nei Comuni di montagna di cui alla legge n. 90/57.
A decorrere dall'a.s. 2005-06, i servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado dei Paesi appartenenti all'Unione Europea sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane.
Non sono valutabili i servizi d'insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi SSIS, COBASLID, Didattica della musica e laurea in Scienze della formazione primaria.
Norme specifiche per lo strumento musicale nella scuola media in applicazione della sanatoria prevista dalla legge finanziaria
Sulle nomine su posti di sostegno e, in particolare, c’è la novità che nel caso di esaurimento dell'elenco di sostegno della specifica area su cui va disposta la nomina in ruolo, l'attribuzione del posto avviene tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi delle altre aree.
Il servizio prestato su posto di sostegno con il possesso del titolo di specializzazione è valutato con punteggio intero in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare a scelta dell'interessato; se prestato senza il titolo di specializzazione si valuta solo nella graduatoria nella quale è stata conferita la nomina. Si è, pertanto, definitivamente chiarito che il servizio di sostegno prestato negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell’area di riferimento, deve essere sempre valutato.
Sono previste in applicazione della Finanziaria le iscrizioni con riserva anche dei docenti ammessi ai corsi abilitanti speciali e le conferme di tali iscrizioni.
Ci risulta non previsto il modello 3 per l'indicazione delle scuole considerato che ancora non è stato emanato il REGOLAMENTO SULLE SUPPLENZE
Il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato al 30° giorno dalla pubblicazione del decreto sulla G.U..
Probabilmente il decreto sarà firmato dal Ministro entro il 15 marzo e quindi, verrà pubblicato in G.U. subito dopo.