Come precisato sul sito dello SNALS di Forlì -Cesena il Comune di ricongiungimento preferenza sintetica di cui alla nota Ministeriale del 25.1.07( "La disposizione di cui all'articolo 7 del CCNI sottoscritto il 21.12.2005, comma 1 secondo capoverso, va intesa nel senso che l'indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico di residenza, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria solo allorquando vengano richiesti anche altri comuni o distretti oltre i predetti. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio di eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze analitiche relative al comune o distretto di ricongiungimento. ") che deve essere espresso come preferenza sintetica prima di passare ad altri Comuni riguarda solamente i docenti della legge 104 di cui al punto V dell'art. 7, 1 comma secondo capoverso.(" Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti nell’ambito e per la provincia che comprende il comune ove lo stesso risulti domiciliato con il soggetto handicappato ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Detta precedenza si applica anche alla prima fase dei trasferimenti, limitatamente ai comuni con più distretti a condizione che venga richiesta come prima preferenza una scuola ubicata nel distretto di residenza dell’assistito diverso da quello di titolarità").
Si riporta ad ogni buon fine la notizia apparsa in data 29.1.07 sul sito dello SNALS di Forlì-Cesena:
"Su segnalazione dello Snals di Forlì la segreteria Nazionale ha diffuso la seguente precisazione:" v’informiamo che nella nota suddetta (nota Chiarimenti M.P.I.del 25.1.07) , relativamente al primo chiarimento della stessa, per mero errore materiale è “saltato” il riferimento al punto V dell’art. 7.
Pertanto il primo rigo del chiarimento va letto: “la disposizione di cui all’art. 7 del CCNI sottoscritto il 21/12/2005, punto V, comma 1 secondo capoverso”...
Abbiamo informato il MPI dell’inesattezza contenuta nella suddetta nota"