Il Ministero della P.I. ha diramato il 25 gennaio 2007 una nota di chiarimenti su probemi emersi nell’incontro del 22.1.07 tra i responsabili dell’Amministrazione e le OO.SS.
Viene chiarito, innanzitutto che, conseguentemente allo slittamento di tutte le date di riferimento per effetto della proroga di un anno delle disposizioni contenute nel contratto sottoscritto il 21/12/05, le due espressioni “con decorrenza giuridica 1/9/2004” e “con decorrenza giuridica 1/9/2003”, contenute nel secondo periodo dell’art. 2, comma 2, vanno rispettivamente lette come “con decorrenza giuridica 1/9/2005” e “con decorrenza giuridica 1/9/2004”.
Gli altri chiarimenti riguardano:
1) precedenze("le disposizioni di cui all'art. 7 del CCNI sottoscritto il 21.12.2005 comma 1 ,secondo capoverso nel senso che l'indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento , ovvero per il distretto scolastico di residenza,per i comuni suddivsi in più distretti,è obbligatoria solo allorquando vengano richiesti anche altri comuni o distretti oltre i predetti. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possiblità di accoglimento da parte dell'Ufficio di eventuali preferernze relative al altri comuni, ma non comporta l'annullamentro dell'intera domanda. Pertanto in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze analitiche relative al comune o distretto di ricongiungimento"). Una norma simile per l'assegnazione provvisoria era presente nel Contratto sulla mobilità annuale.
Letteralmente sembra che la norma si riferisca al solo personale che chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità(punto II e IV dell'art. 7) : deve indicare oltre la scuola il codice del Comune prima di passare a preferenze di altri comuni . Ma in tal caso, a mio parere dovevano usare, la dicitura "comune di rientro" e non quella " comune di ricongiungimento". E' allora si riferisce al comune di ricongiungimento per l'assistenza al coniuge, al figlio in situazione di handicap di cui al punto V del'art. 7
2)la legge 104( art. 7 comma 1 punto V)
3) i perdenti posto(art. 20 comma 1 lettera B e art. 20 lettera D )
4) i rientri e restituzioni al ruolo o qualifica di provenienza( art. 5 commi 1 e 2)
5) il personale titolare su posti ad indirizzo didattico differenziato( capo V POSTI DI TIPO SPECIALI- DI SOSTEGNO O AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO E POSTI ATTIVATI IN STRUTTURE OSPEDALIERE E CARCERARIE art. 26 comma 3)
Si allega la sopra citata nota