Si rammenta che l'ARAN nel marzo 2006 ha data questa interpretazione autentica in merito alla retribuzione delle vacanze natalizie o pasquali su richiesta del Tribunale di Messina:
“L’art. 37, comma 3, del CCNL del 24 luglio 2003 del comparto scuola prevede che, nella costituzione del rapporto di lavoro del personale assunto a tempo determinato, vada computato anche il periodo intercorrente la sospensione delle lezioni, qualora l’assenza del titolare venga effettuata, senza soluzione di continuità, per uno spazio temporale che inizi da una data anteriore di almeno 7 giorni la sospensione delle lezioni e cessi ad una data non inferiore a 7 giorni successivi la ripresa delle medesime. Rileva, pertanto, esclusivamente l’oggettiva sussistenza delle predette circostanze, unitamente all’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo.”
Ciò significa che i 7 giorni prima e i 7 giorni dopo previsti dal CCNL per il pagamento delle vacanze possono essere coperti anche da più certificati medici alla condizione che l'assenza sia continuativa cioè che non ci sia soluzione di continuità nell'assenza del titolare.
Quindi non solamente un solo certificato medico che copre l'assenza ma anche più certificati medici che coprono in maniera continuativa l'assenza del titolare danno diritto al pagamento delle vacanze .