Sulla G.U. n. 301 del 30.12.2014 è stato pubblicato il decreto interministeriale 16.12.2014 (clicca qui) con il quale viene disposto, dopo quello scattato l’1/1/2013, il secondo adeguamento dei requisiti pensionistici per l’effetto dell’aumento della speranza di vita calcolata dall’ISTAT :incremento previsto è di 4 mesi (conferma quello previsionale)ed interesserà tutti i pensionamenti a decorrere dall’1/1/2016.
Si ricorda che la cadenza triennale dell’adeguamento alla speranza di vita dell’età pensionabile è stata fissata con il Decreto Legge 30.7.2010 n. 78(legge 122/2010) e succ. mod. ed int. con legge 111del 15.7.2011 ; per cui, dopo il 2016, il prossimo avverrà dal 2019 e successivamente la cadenza diventerà biennale dal 2021, per effetto della “riforma Fornero”(art. 24 comma 13 D.L. 201/2011).
Pertanto, dall’1/1/2016 al 31/12/2018, nel settore scuola la pensione di vecchiaia si potrà conseguire con 66 anni e 7 mesi di età anagrafica, mentre per la pensione anticipata occorreranno 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne .
L'adeguamento di 4 MESI pertanto si applica sia all'età sia al requisito contributivo per la pensione anticipata come previsto dal comma 12 dell'art. 24 del D.L. 201/2011(RIFORMA FORNERO)