E’ stata pubblicata sulla G.U. del 22-10-2014 n. 246 (clicca qui) la legge 10 ottobre 2014 n. 147 entrata in vigore il 6.11.2014 sulla sesta Salvaguardia.
Tra le categorie di detta legge vi è quella prevista dall’art. 24 comma 14 lettera e-ter del D.L. 201/2011 cioè di coloro che in possesso dei requisiti ante-fornero hanno usufruito nel 2011 di permessi di cui alla legge 104/92 art. 33 comma 3 e/o congedo di cui al D-Lvo 151/2001 art 42 comma 5.
Si ricorda che il plafond dei 2500 della quarta salvaguardia risulta esaurito per questa categoria di personale.
La nuova legge riserva infatti a loro un ulteriore plafond di 1800 posti (art. 2 comma 1 lettera d) ) e sposta da gennaio 2015 al gennaio 2016 la possibilità di andare in pensione.
Il Ministero del lavoro ha già emanato la Circolare 7.11.2014 n. 27(clicca qui) corredata dal modello di istanza e relative dichiarazioni(Dichiarazione sostitutiva di certificazione lettera d) nel caso in esame) al fine di poter presentare domanda di accesso al beneficio entro il 5 gennaio 2015 alla Direzione Territoriale del lavoro.
A mio parere si applica anche al personale della scuola. Attendiamo chiarimenti da parte del Miur.