A seguito di un ricorso presentato da alcune pensionate INPDAP alle quali non era stato riconosciuto dall'INPDAP al fine della pensione l' astensione obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro in quanto avevano presentato domanda non in costanza di rapporto di lavoro, la Corte dei Conti Sezioni riunite con Sentenza 7/2006/QM ha riconosciuto a queste il diritto.
Pertanto ha stabilito il principio che i pensionati INDPAP, come quelli dell'INPS, anche con domanda presentata non in costanza del rapporto di lavoro, hanno il diritto , con effetto dalla data di domanda, ai periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità, verificatasi al di fuori del rapporto di lavoro .
Ecco sanata la differrenza tra privato e pubblico
Si allega la sentenza