Ad un quesito posto sul diritto per i parenti o affini entro il 3 grado di usufruire dei 3 giorni di permesso legge 104 per assistere una persona con handicap grave a prescindere dall'eventuale presenza di altri familiari che siano nelle condizioni di assisterlo, il Ministero del Lavoro con Interpello 19/2014 del 26 giugno 2014(clicca qui ) ,dopo aver riportato il testo dell'art. 33, comma 3 della legge 104, pone l'accento su "ovvero"(vedi in particolare circolare Funzione pubblica n. 13/2010 punto 2 ultimo capoverso) e conclude così :
"........................... si ritiene pertanto che al fine di consentire la fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3 L. 104/1992 ai parenti o affini entro il terzo grado debba essere dimostrata esclusivamente la circostanza che il coniuge e/ o i genitori della persona con handicap grave si trovino in una delle specifiche condizioni stabilite dalla medesima norma, a nulla rilevando invece, in quanto non richiesto, il riscontro della presenza nell'ambito familiare di parenti o affini di primo o di secondo grado"
In sostanza unica condizione per i i parenti o affini entro il terzo grado è che il genitore o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni di età o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, come prevede la legge 104/92 art 33 comma 3, modificata ed integrata dall'art 24 comma 1, lett. a) L. n. 183/2010 .