PREMESSO CHE E’ IMPORTANTE TENERE DISTINTI I DUE MOMENTI:quello in cui il docente è in soprannumero(2014/15) e quello dal quale può incominciare a chiedere il rientro con precedenza se ha barrato il NO(dal 2015/16) rispondo alle domande poste da alcuni naviganti sui docenti perdenti posto in relazione a domanda condizionata e diritto al rientro.
Il docente che nell’organico di diritto per il 2014/15 viene dichiarato perdente posto viene riammesso nei termini per presentare domanda di mobilità e invitato a presentarla entro 5 giorni cartacea.
Tale docente presenterà la domanda di trasferimento che va a sostituire la precedente. Può ripresentare anche domanda di passaggio.
Deve compilare rispetto alla prima domanda se docente ad esempio di scuola media (o di scuola superiore) la sezione E indicando al punto 19(o 20) il punteggio attribuito nella graduatoria interna dalla scuola.
Poi al punto 20 (o 22) “Il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda”stare attento a barrare SI o No
Se non barra nulla la risposta viene considerata come data in senso negativo
Se barra SI, significa che non ha alcuna intenzione a rimanere in tale scuola e intende perciò di partecipare comunque al movimento anche se si liberasse un posto nella scuola di titolarità: quindi non potrà poi richiedere il rientro.
Se barra NO significa che il docente ha intenzione a rimanere in tale scuola ,se si libera un posto in detta scuola nel corso del movimento oppure di mantenere il diritto a rientrare negli anni scolastici successivi in detta scuola di titolarità (cosi detta domanda vincolata o condizionata).
ATTENZIONE: SE BARRA NO per esercitare il dritto al rientro negli a.s. successivi a cominciare dalla domanda di trasferimento per l’a.s. 2015/16 deve compilare la casella 21 con l’indicazione della scuola ed indicare tra le preferenze come prima detta scuola oltre naturalmente compilare anche la seconda parte dell’ALLEGATO F(dichiarazione di fruizione della precedenza di cui all’art. 7 comma 1 punti II e IV del CCNI)
In tale ultimo caso (domanda vincolata per a.s. 2014/15) il docente, come erroneamente indicato in un articolo che circola in rete, non deve compilare la casella 21(perché non ancora trasferito) , né indicare la scuola al posto 1 delle preferenze(in quanto è quella di attuale titolarità a.s. 2013/14)
La normativa si trova nell’art. 7 comma 1 punto I del CCNI sulla mobilità e per la scuola secondaria negli artt. 23 e 24 , per la scuola infanzia e primaria invece negli art. 21 e 22.