La Funzione Pubblica (clicca qui) ha emanato la circolare n. 2, datata 17/02/2014, registrata alla Corte dei Conti il 19/03/2014.
La circolare fornisce chiarimenti sulla applicazione del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013 – “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, con particolare riferimento all’art. 4, comma 16 bis. Quest’ultimo ha novellato il comma 5 ter dell’art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, sulle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre non modifica il regime della giustificazione dell’assenza di cui al comma 1 del medesimo articolo.
Il nuovo art. 55 septies, comma 5 ter prevede che “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica”.
In pratica, con l’entrata in vigore della nuova norma, per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali alternativi (come i permessi brevi).