Il 26 marzo 2014 è stato siglato il CCNI utilizzazioni per l'as. 2014/15 con largo anticipo rispetto agli anni scorsi(gli scorsi anni infatti era stato siglato il 15 maggio 2013 e l'8 giugno 2012).
Ora il testo, come il CCNI sulla mobiltà deve fare il suo iter, per poi essere definitivamente sottoscritto .
Il successivo lungo iter di esame della ipotesi di CCNI, (effettuata ai sensi del D.Lvo 150/09). prevede, infatti, una prima verifica all’interno del MIUR, da parte della Direzione Generale del Bilancio e dall’Ufficio Centrale del Bilancio, e, successivamente, quella congiunta della compatibilità normativa e finanziaria del testo proposto, da parte di Funzione Pubblica e MEF.
Si precisa che mentre la verifica all'interno del Miur non prevede tempi definiti, la verifica invece da parte della FP e del MEF deve essere fatta entro 30 giorni.
All’art. 2 – DOCENTI DESTINATARI DELLE UTILIZZAZIONI –È stato inserito un nuovo punto e1), che prevede, tra i destinatari dei provvedimenti di utilizzazione, l’inserimento dei docenti assunti a t.i. dal 1° settembre dell’anno scolastico precedente, trasferiti d’ufficio.
All’art. 6-bis – UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE NEI LICEI MUSICALI E COREUTICI – al comma 1 è stato precisato che i docenti delle classi ivi previste (A031, A032 e A077), titolari sul sostegno sono esclusi dalle utilizzazioni ivi previste soltanto nel caso non abbiano ancora assolto obbligo quinquennale di permanenza.
E’ stato necessario introdurre un apposito ordine nella effettuazione delle operazioni.
All’art. 7 – ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE – al comma 2, è stato precisato che non sono consentite le assegnazioni provvisorie per il personale scolastico assunto a t.i. con decorrenza giuridica 1/9/2014.
il comma 3, in base alla legge 128/13 prevede che il blocco per chiedere l'assegnazione provvisoria in altra provincia non sarà più quinquennale ma triennale:Pertanto possono chiedere assegnazione provvisoria in altra provincia, per l’a.s. 2014/15 tutti coloro che sono stati assunti nell’a.s. 2011/12 (anche solo giuridicamente e negli aa.ss. precedenti).
Al comma 3 è stato precisato anche che in presenza di figli con età superiore a 3 e fino agli 8, entrambi i genitori, pur non avendo diritto alla precedenza, possono presentare domanda di assegnazione per altra provincia, come previsto dall'art. 8 IV ASSISTENZA lettera i.