Per rispondere ad un quesito posto spesso da alcuni naviganti ex docenti di ruolo di scuola materna e ora docenti di ruolo di scuola media o superiore a seguito di passaggio di ruolo preciso che sia nei trasferimenti sia nelle graduatorie interne di scuola media e/o superiore : 1) il servizio non di ruolo di scuola materna non va in alcun modo valutato(non viene riconosciuto ai fine della ricostruzione di carriera) , invece quello di scuola elementare va valutato ; 2) il servizio di ruolo di scuola materna(GRAZIE AI SINDACATI) , come quello di scuola elementare invece va valutato come servizio pre-ruolo. Il discorso diventa chiaro per il punto 1) compilando l'ALLEGATO D dichiarazione dell'anzianità dei servizi per gli insegnanti di scuola secondaria pag. 3 lettera c( vanno indciati solo servizi riconoscibili ai fine della carriera) CI SI AUGURA CHE LE OO.S.S. NAZIONALI INTERVENGANO SU QUESTO PROBLEMA DEL SERVIZIO PRERUOLO DI SCUOLA MATERNA NON VALUTABILE NELLA SCUOLA SECONDARIA, come hanno già fatto per il ruolo di scuola materna, per evitare anche differenti comportamenti tra le varie province. Si riporta ad ogni buon fine uno stralcio del verbale dell’USP Puglia del 12 marzo 2012 che valuta il servizio non di ruolo della scuola materna “Si evidenzia, ai fini della presentazione delle domande di mobilità e di formazione delle graduatorie dei soprannumerari, che il periodo di servizio pre- ruolo e di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia è valutabile per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado ( ciò in deroga a quanto previsto dall’art.485 del DPR297/94-vedi nota di questo ufficio prot.4003/1 del 24.3.2009)” Inoltre Michele Napoli nel sito ha scritto: “4/5/2013 Per una strana norma, irrazionale e discriminatoria, il servizio prestato a qualsiasi titolo nella scuola materna statale non è utile per la ricostruzione di carriera dei docenti della scuola secondaria. Sul fronte di questa iniquità enorme si apre ora una breccia che dovrebbe far riflettere chi è deputato alla tutela del personale della scuola, considerato che poco o nulla è stato fatto finora per porre fine ad una situazione discriminatoria. Dopo questa sentenza, nel caso di passaggio di ruolo alla scuola secondaria, il servizio di ruolo prestato nella scuola materna deve essere valutato all'atto della ricostruzione di carriera. Solo il servizio di ruolo. La sentenza afferma il principio che "in virtù del sopravvenire della L. n. 312 del 1980, art. 57, l'art. 83 previgente va letto, pena la incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento, alla luce del nuovo quadro normativo, e dunque interpretato nel senso che in ogni caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti Come si é arrivati a questa sentenza La materia di cui stiamo parlando è stata da anni oggetto di contenzioso con precedenti significativi: già il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6861 del 27/12/2000 aveva chiarito che "in applicazione del combinato disposto della L. n. 312 del 1980, art. 57, e D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, deve essere riconosciuta ai docenti della scuola materna che transitano nei ruoli della scuola superiore la pregressa anzianità di ruolo maturata nella scuola materna". Successivamente il Tribunale di Lecce aveva accolto il ricorso di un docente, ma l'Amministrazione era ricorsa in appello. La Corte d'Appello di Lecce, con la sentenza del 12/3/2010, ha rigettato l'impugnazione proposta dal MIUR avverso la decisione del Tribunale del Lavoro.
Ma l'amministrazione non si é fermata ed ha presentato ricorso alla Cassazione che finalmente, con la sentenza n. 2037, ha posto la parola fine respingendo le pretese del MIUR.
Ma la discriminazione non é totalmente sanata, si sottolinea che la sentenza riguarda solo il servizio di ruolo e il caso di passaggio di ruolo alla secondaria.”
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pubblicato un nuovo articolo su LeoTuccari.it
26/03/2014 ore 12:15
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