A una docente non di ruolo attualmente in obbligatoria che, coniuge di un docente di ruolo, chiede lumi sui diritti derivanti dalla maternità si precisa che vi sono i seguenti istituti giuridici:
CONGEDO PARENTALE(o astensione facoltativa)
1) la madre ha diritto dopo l’astensione obbligatoria a 6 mesi di facoltativa nei primi 8 anni di vita del bambino;
2) il padre ha diritto dopo la nascita del figlio a 6 mesi di facoltativa nei primi 8 anni di vita del bambino;
3) il padre e la madre non possono superare complessivamente i 10 mesi;
4)nel solo caso che il padre usufruisca di un periodo non inferiore a 3 mesi anche non continuativi il suo massimo è 7 mesi e complessivamente 11 mesi(in tal caso la madre ha 4 mesi)
5) la richiesta di facoltativa deve essere richiesta con un preavviso di almeno 15 giorni;
6)la retribuzione nei primi 3 anni di vita del bambino è di 30 giorni retribuiti al 100% tra madre e padre e di un massimo di ulteriori 5 mesi retribuiti al 30%;
7) la facoltativa richiesta dopo i 3 anni di vita del bambino non è retribuita: è retribuita al 30% solamente se il reddito individuale sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione INPS(per l’anno solare 2006 valore provvisorio euro 13896,35 annuo- Circolare INPS n. 51 del 4/4/06)
MALATTIA DEL BAMBINO DI ETA’ INFERIORE A 6 ANNI
a) Esiste la facoltà di assentarsi per malattia del bambino nei primi 3 anni:
nel primo anno di vita del bimbo 30 giorni con retribuzione al 100%, ulteriori periodi non retribuiti;
nel secondo anno di vita del bimbo 30 giorni con retribuzione al 100%, ulterori periodi non retribuiti;
nel terzo anno di vita del bimbo 30 giorni con retribuzione al 100%, ulteriori periodi non retribuiti;
b)Esiste la facoltà di assentarsi per malattia del bambino dai 3 agli 8 anni:
a ciascun genitore spettano 5 giorni non retriubiti per ogni anno di vita del bimbo
RIDUZIONE DI ORARIO PER ALLATTAMENTO
Il docente sia di ruolo che non di ruolo può chiedere la riduzione di orario per allattamento di 1 ora al giorno lavorativo: tale riduzione di 5 ore viene considerata servizio a tutti gli effetti e quindi retribuita al 100%.