In riferimento alla possibilità prevista dalla legge (art. 11 bis del D.L. 31.8.13 n. 102 convertito in legge 28.10.13 n. 124) di potere andare in pensione con i requisiti ante-fornero da maturare entro il 31.12.2014 da parte di coloro che nel corso del 2011 si trovavano in congedo biennale(art. 42 ,comma 5 DLvo 151/2011) o avevano usufruito dei 3 giorni di permesso(art. 33 comma 3 legge 104/92) per assistenza a familiare con handicap grave ,si precisa:
1) la platea degli interessati tra privato e pubblico riguarda solo 2500 persone;
2)gli interessati devono presentare domanda di salvaguardia per il conseguimento del beneficio alla Direzione territoriale del lavoro entro il 26 febbraio 2014 su appositi moduli di cui alla circolare del Ministero del laovro n. 44 del 12.11.2013(corredata da documento di identita e da dichiarazione sostitutiva di certificazione), che può essere inoltrata anche tramite domanda AR;
3) l'INPS graduerà chi ha presentato domande in base a criteri già stabiliti;
4) Il Miur ,accortosi che la norma si applica anche al personale scuola, SOLAMENTE in data 21.1.2014 ha emanato una nota di chiarimenti sulla cessazione dal servizio in cui come terzo chiarimento invita gli USP a consentire la presentazione delle domande di cessazione dal servizio presentate CARTACEE da detto personale anche oltre il 7 febbraio 2014 e a procedere alla successiva convalida al SIDI
NELLA DOMANDA CARTACEA DI CESSAZIONE DA INVIARE tramite la scuola ALL'USP, SI CONSIGLIA AGLI INTERESSATI DI PRECISARE DI AVER PRESENTATO DOMANDA ALLA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO IN QUANTO DESTINATARI DELL'ART. 11 BIS DELLA CITATA LEGGE E DI ALLEGARE COPIA DI DETTA DOMANDA
5) A mio parere il diritto al pensionamento è subordinato ad essere nella graduatoria entro i primi 2500.
6) a mio parere i requisiti al 31.12.2014 risultano essere:
a)QUOTA 96( 35 anni di contribuzione congiunti a 61 anni di età oppure 36 anni di contribuzione congiunti a 60 anni di età oppure infine 35 anni di contribuzione congiunti a 60 anni di età a condizione che la somna dei mesi e giorni eccedenti i suddetti requisiti consenta la maturazione di "quota 96")
Attenzione : dall ' 1.1.2013 sarebbe scattata quota 97 e i 3 mesi di aspettativa di vita :quindi un minimo di 61 anni e 3 mesi oltre il minimo di 35 di contribuzione
NON E' CHIARO SE PER QUANTO RIGUARDA IL REQUISITO DELLA QUOTA SI DEBBA INTENDERE FINO AL 2014 VALIDA QUELLA VIGENTE NEL 2011(quota 96) OPPURE A PARTIRE DAL 1.1.2013 LA QUOTA DEBBA ESSERE 97 COME PREVISTO DALLA NORMATIVA ANTEFORNERO.
in questo caso basterebbe quota 96 se maturata entro il 31.12.2012, IN CASO CONTRARIO OCCORREREBBE QUOTA 97
Si rende necessario su questo punto un chiarimento dell'INPS
b) COMPIUTO QUARANTENNIO: indipendementente dall' età in presenza del requisito di anzianità contributiva di 40 anni e precisamente 39 anni , 11 mesi e 16 giorni;
c)LIMITI DI ETA' (pensione di vecchiaia): 65 anni di età congiunti a 20 anni di contribuzione o 15 se in servizio al 31.12.92.