Sul S.O. N. 87 alla G.U. n. 302 del 27.12.2013(clicca qui) è stata pubblicata la legge di stabilità 2014(legge 27.12.13 n. 147).
La perequazione sulle pensioni con le modifiche introdotte il 95% anzichè il 90% è al comma 483.
I commi 484 e 485 prevedono novità per la liquidazione per chi matura i requisiti pensionistici dal 1.1.2014.
Ai fini della non riduzione della pensione anticipata per chi ha meno di 62 anni sono compresi e quindi considerato servizio attivo anche i periodi di permessi e congedi ai sensi dell'art. 33 legge 104/92 come prevede il comma 493.
I commi 452 e 453 trattano rispettivamente la vacanza contrattuale ed il blocco dei contratti
il comma 127 apporta modifiche alle "altre detrazioni" per l'IRPEF previste dall'art. 13 del DPR 917/86 commi 1 e 2 per i lavoratori dipendenti: il massimo è per chi ha un imponibile di 15 mila euro per il quale il bonus sarà di 226 euro l'anno.