Il MIUR ha emanato oggi la nota prot. n. 13650 che, al fine di evitare comportamenti difformi da parte delle scuole, fornisce chiarimenti sulle seguenti problematiche riguardanti il personale supplente:
1) diritto al pagamento del sabato (qualora risulti giorno libero)- come da risposta ARAN del 2008- e della domenica(in base al Codice civile art. 2019 comma 1) al personale docente, educativo ed ATA che completi l’orario settimanale con servizio effettuato anche in più scuole(art. 40 comma 3 CCNL Scuola);
2) decorrenza dei contratti di supplenza: dal momento dell'assunzione in servizio ed anche dal 1 settembre nel caso coincida con la domenica; ed anche in caso di proroga.
3) quantificazione dei giorni di ferie spettanti al personale con contratto a tempo determinato, come per il personale di ruolo 32 giorni dopo 3 anni di servizio;
4) costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato nei riguardi del supplente (docente, educativo ed ATA) qualora il titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da data anteriore di almeno 7 giorni dall’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a 7 giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni (art. 40 comma 3 CCNL Scuola) anche se con unica richiesta di assenza o con più richieste presentate in successione con più certificati(Risposta ARAN del 2006): si sta preparando un contratto tipo per queste ipotesi.