A seguito di quesito posto da un navigante si precisa:
2) i genitori di minore portatore di handicap in situazione di gravità possono usufruire in alternativa al prolungamento del congedo parentale di 2 ore di permesso giornaliero(1 ora se orario giornaliero inferiore a 6 ore) fino a 3 anni di vita del bambino.
3) il genitore o parente che presta assistenza a un parente o un affine entro il 3 grado portatore di handicap in situazione di gravità può usufruire dei 3 giorni di permesso retribuito mensile.
"5. Dipendenti che assistono parenti o affini entro il terzo grado portatori di handicap in situazione di gravità (art. 33, 3° comma, L. 104/92; art. 20, L. 53/2000)
Il dipendente ha diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera non continuativa, in luogo dei permessi, il dipendente può chiedere il frazionamento orario degli stessi nel limite massimo di diciotto ore mensili."
Nel mondo della Scuola nulla è previsto ma in analogia il Dirigente può concedere il frazionamento ad ore : il problema sorge poi nel quantificare le ore corrispondenti ai 3 giorni in quanto l'orario settimanale del personale docente della scuola (18 ore- 22 ore - 24 ore) è differente da quello degli altri lavoratori(36 ore- 40 ore).
Si ricorda che come chiarito nell'articolo del 5/04/2006 i 3 giorni di permesso legge 104 non riducono nè le ferie(art. 15 comma 6) nè la 13 mensilità(art. 78).