A seguito di vari quesiti sorti dalla poca chiarezza di alcuni siti internet in merito a validità ai fini pensionistici del periodo di riscatto dell'Università, si forniscono i seguenti chiarimenti con esempi.
Chi ha i requisiti per andare in pensione anticipata dall'1.9.2014( e precisamente anzianità contributiva 41 anni e 6 mesi se donna, 42 anni e 6 mesi per uomo ) , se ha 62 anni non c'è problema ,anche se ha dei riscatti come l'università o la D.S. o i 3 giorni di legge 104 o il congedo biennale per assistenza a persona con handicap grave o maggiorazioni o supervalutazione(PERIODI NON CONSIDERATI SERVIZIO EFFETTIVO).
I problemi sorgono nel caso abbia un 'età inferiore ai 62 anni : in questo caso potrà andare in pensione LO STESSO, ma con una decurtazione se per maturare i requisiti minimi utilizza periodi non effettivi.
Ad esempio: docente uomo con 61 anni di età e anzianità contributiva di 42 anni e 6 mesi, di cui 4 anni di riscatto dell'università: manca un anno ai 62 e quindi potrà andare in pensione lo stesso, ma avrà una decurtazione dell'1 % sull' importo di pensione maturato al 31.12.2011 , circa 18 euro in meno al mese sulla pensione.
Ad esempio: docente uomo con 58 anni di età e anzianità contributiva di 42 anni e 6 mesi, di cui 4 anni di riscatto università : mancano 4 anni ai 62 anni , potrà andare in pensione lo stesso, ma avrà una decurtazione del 6% (1% per il primo anno, 1% per il secondo anno; 2 % per il terzo anno, 2% per il quarto anno) sull'importo maturato al 31.12.2011, circa 108 euro in meno al mese sulla pensione.
QUELLO CHE FA LA DIFFERENZA AI SOLI FINI DELLA DECURTAZIONE, MA NON DEL DIRITTO, E' L ' ETA( 62 anni - nessuna decurtazione; MENO DI 62 ANNI- decurtazione se non si ha servizio effettivo o equiparato per legge: questo vale fino al 31.12.2017)
Dall'1.1.2018, anche in presenza di servizio effettivo od equiparato, si ha in ogni caso la decurtazione se non si hanno 62 anni di età.