E' stato pubblicata in G.U. n. 264 del 11-11-2013 (clicca qui) la legge 8.11.2013 n. 128 di conversione del Decreto legge 104 del 12.9.2013, che entra in vigore il 12.11.2013
Tra le novità (emendamenti non presenti nel DL) si segnalano all'art. 15(Personale scolastico) :
- il blocco di 3 anni anzichè di 5 anni nei trasferimenti assegnazioni provvisorie e utilizzazione per altra provincia del personale docente (comma 10-bis)
«10-bis. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità".
-l'unificazione delle aree di sostegno scuola superiore(comma 3 bis e 3 ter)
( 3-bis. Anche per le finalita' di cui ai commi 2 e 3, le aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate. Al citato comma 5 dell'articolo 13 della legge n. 104 del 1992, le parole: «, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo
dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato» sono soppresse. Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
"3-ter. All’atto dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto, ad esclusione della prima fascia da effettuare in relazione al triennio 2014/ 2015-2016/2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, le aree di cui al comma 3- bis del presente articolo, per le predette graduatorie, sono unificate. Gli elenchi relativi alle graduatorie di istituto di prima fascia e alle gradua-torie provinciali, a meno che non siano esauriti all’atto dell’aggiorna-mento da effettuare in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, sono unificati all’atto dell’aggiornamento per il successivo triennio 2017/ 2018-2019/2020. Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono collocati in un unico elenco e graduati secondo i rispettivi punteggi e rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie»;