Premesso che il comma 1 bis, dell'art. 32 del d.lvo. n. 151 del 26.3.2001(Testo unico maternità), aggiunto dall'art. 1, comma 339 lett. a), della l. n. 228 del 24.12.2012(Legge Stabilità 2013), ha introdotto la possibilità di fruire del congedo parentale di cui al citato art. 32 su base oraria demandando alla contrattazione collettiva di settore le modalità per l'applicazione e la fruizione di tale congedo, Il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere prot. n. 45298 del 7/10/2013(clicca qui) a quesito posto sull'argomento, fa presente che non ancora i contratti di comparto o la contrattazione nel settore pubblico hanno disciplinato tale modalità e quindi si dovra attendere il recepimento di tale norma per la sua applicazione.