I 3 giorni di permesso legge 104/92 per assistenza a familiare portatore di handicap previsti dal comma 3 dell'art. 33 non possono essere frazionati ad ore nel settore scuola.
Infatti la circolare della Funzione Pubblica n. 8 del 5.9.2008 afferma al punto 2.3 che la legge non prevede il frazionamento ad ore dei 3 giorni dei permessi di legge 104 anche se alcuni CCNL di comparto lo prevedono.
Ma il CCNL Scuola non lo prevede tanto che l'USR della Lombardia lo ha confermato nella circolare di chiarimenti sui permessi n. 4640 del 27.4.2011, nel paragrafo dal titolo "Modalità di fruizione" richiamando altresi oltre la circolare FP n. 8/2008 sopra cita anche la giurisprudenza consolidata(vedi sentenza Corte di Cassazione sez. Lavoro 16.06.2009 n.14184 "Permessi di cui al 3 comma art. 33 L 104/92- fruibilità frazionata in ore-Insussistenza")
Si fa ad ogni buon fine presente che la circolare n. 13 del 6.12.2010 della Funzione Pubblica lo conferma:
"Rimane fermo quanto già illustrato dal Dipartimento della Funzione pubblica nella circolare 8 del 2008 par. 2.2 e 2.3, a proposito dell'utilizzo frazionato dei permessi"
Naturalmente il personale portatore di handicap grave (in base a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 15 del CCNL scuola: " Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge ")ha diritto in alternativa ai 3 giorni di permesso mensili a due ore di permesso(per orario pari o superiore a 6 ore) o ad un ora(per orario inferiore alle 6 ore giornaliere) in base al comma 6 dell'art. 33 come chiarito dalla C.M. 23.3.95 n. 99 che trasmette la nota 579/95 della Funzione pubblica e dalla Circolare 26.6.92 della Funzione Pubblica (G.U. 167 del 17.7.92),ma non del frazionamento dei 3 giorni di permesso in ore(Circ F.P. n. 8/2008 par 2.2.) non previsto per la scuola.
Si fa infine presente che anche ai genitori di minori di 3 anni in situazione di handicap grave in alternativa ai 3 giorni di permesso in base al comma 2 dell'art. 33 legge 104 è possibile fruire in alternativa o del prolungamento del congedo parentale o delle 2 ore(o un'ora) di permesso retribuito fino a 3 anni .