Alcuni docenti hanno avuto il passaggio di ruolo o da scuola media a scuola superiore o da scuola materna o elementare a scuola media o superiore dall’1.9.2013.
Le scuole all’atto del passaggio devono provvedere al loro inquadramento e non al termine del periodo di prova a secondo della tipologia:
1) PASSAGGIO DI DOCENTE NELL’AMBITO DELLA SCUOLA SECONDARIA(da scuola media a scuola superiore)
Nel caso di passaggio di personale docente alla Scuola secondaria trova applicazione l’art. 487 del D.Lvo 16.04.1994, n. 297. : “in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”.
Ciò concretamente significa che all’atto del passaggio di ruolo il personale viene inquadrato nel nuovo ruolo con l’intera anzianità maturata nel ruolo di provenienza.
2) PASSAGGIO DI RUOLO DALLA SCUOLA MATERNA ALLA SCUOLA PRIMARIA
Nel caso di passaggio degli insegnanti dal ruolo di Scuola materna al ruolo degli insegnanti di scuola primaria, viene conservata nel nuovo ruolo l’intera anzianità maturata nel ruolo di provenienza.
La nota del Ministero prot. 23720 del 05.06.1984 prevede infatti che nei casi di passaggio dal ruolo degli insegnanti di Scuola materna a quello di
Scuola primaria “vada mantenuta, nella nuova posizione, la stessa anzianità di livello maturata nel ruolo di provenienza, trattandosi, nella fattispecie considerata,di passaggio di ruolo nell’ambito della medesima qualifica funzionale, cui corrisponde un unico livello retributivo”. Tale principio è stato successivamente ribadito dalla C.M. n. 230 del 28.07.1987 e dalla C.M. n. 151 del 03.05.1989.
3) PASSAGGIO DI RUOLO DALLA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA A DOCENTE DI SCUOLA SECONDARIA( MEDIA O SUPERIORE.)
Si procede al momento del passaggio alla temporizzazione.
Tale temporizzazione anche dopo il periodo di prova risulta conveniente rispetto alla ricostruzione di carriera sicuramente nel caso di servizio prestato a qualsiasi titolo nella scuola materna che non è riconoscibile nella scuola secondaria. Tuttavia si segnala la sentenza della Cassazione sezione lavoro n. 2037 del 29.1.2013 che riconosce il servizio di ruolo prestato nella scuola materna nel caso di passaggio alla scuola secondaria(vedi articolo Michele Napoli con allegata sentenza : clicca qui)
Sull'argomento di temporizzazione o ricostruzione di carriera si invita a leggere un mio precedente articolo a cui è allegato una circolare dell'USP di Forlì(clicca qui)
4) PASSAGGIO DI RUOLO DA UN RUOLO SUPERIORE AD UNO INFERIORE.
Premesso che un dipendente che passa da un ruolo ad un altro non può percepire uno stipendio inferiore a quello in godimento nel ruolo di provenienza nel caso ad esempio di un docente di scuola superiore che passa alla scuola media il docente potrebbe essere inquadrato(in analogia a quanto prevede l'art 487 del dlvo 297/94 per il caso inverso ) nel ruolo dei docenti delle scuole medie con l'anzianità maturata nel ruolo di proveneinza e con lo stipendio corrispondente alla predetta anzialità secono le tabelle allegate al CCNL scuola per i docenti d scuola media; la differenza tra il maggior trattamento economico percepito nella scuola superiore e quello spettante nella scuole scuole medie può essere conservata come assegno ad personam da riassorbire con la succesiva progressione di carriera.