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Normativa di riferimento:
D.M. 30.01.1998 n. 39
D.M .17.02.1999 n. 44
D.M. 09.02.2005 n. 22
D.M. 09.07.2009


CERTIFICAZIONE SANITARIA DI IDONEITA’ ALL’IMPIEGO:NON VA PIU' PRESENTATA

Categorie PRECARI-ruoli concorsi, PRECARI-ruoli permanenti, PRECARI-nomine supplenza



L'art. 42 comma 1 lettera d) del Decreto legge 21/06/2013 n. 69 (clicca qui)convertito in legge 09/08/2013 n. 98 pubblicata sulla G.U.194 del 20/08/13 S.O. n. 63 ed in vigore dal 21/8/13 abroga la presentazione del certificato di idonetà fisica per l'assunzione nel pubblico impiego.


Pertanto sia per le supplenze che per i ruoli il personale della scuola non deve presentare piu tale certificato.


Il Miur infatti nelle istruzioni riguardanti le supplenze emanata in data 30.08.2013 ha scritto(pagg. 6-7):


"CERTIFICAZIONE SANITARIA DI IDONEITA’ ALL’IMPIEGO E DOCUMENTAZIONE DI RITO
   Si rammenta che l’obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all’impiego è stato abolito dall’art. 42 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013 n. 98.


  Circa la presentazione della documentazione di rito si richiamano gli artt. 46, 71, 72 e 76 del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445 , "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche e integrazioni previste dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183"




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30/08/2013 ore 22:23

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