Una docente di ruolo in congedo straordinario ex art. 42 commi 5 e ss. Del Dlvo 151/2001(assistenza a un figlio o un genitore portatore di handicap grave) chiede se detto periodo di assenza abbia dei riflessi sulla domanda di mobilità e nella graduatoria interna di istituto.
La premessa alle note comuni alle tabelle di trasferimenti a domanda e d’ufficio al 14 capoverso recita:
“Qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere A e B del punto I della tabella di valutazione sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio. I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.”
NON VIENE CITATO IL CAPO VI (Riposi, permessi e congedi)del DLVO 151/2001 che annoverà all’art. 42 il congedo in oggetto: UNA DIMENTICANZA?.
Pertanto,se non lo fosse, dovrebbe concludersi che il congedo straordinario ex art. 42 comma 5 ss., al pari dei periodi di aspettativa per famiglia, non deve essere valutato cioè non dà diritto ad alcun punteggio e interrompe la continuità sia nella scuola sia nel Comune se si è prestato servizio per meno di 180 giorni nell’anno scolastico (addirittura la AZZERA)
Anche per il personale ATA la tabella di valutazione riporta un 'analoga dicitura nella nota (F) che si riporta: "(f) Vanno computati nell’anzianità di servizio, a tutti gli effetti, i periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio)".
Si ricorda che detto congedo biennale non è utile ai fini della ricostruzione di carriera(clicca qui)