CESSAZIONE A DOMANDA
1)Tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti al 31.12.2011(ante Fornero) :
a) pensione di vecchiaia: 65 anni di età congiunti a 20 anni di contribuzione pensionistica( ed in alcuni casi di solo 15 anni se in servizio prima dell’1.1.1993) al 31.12.2011; 61 anni di età congiunti a 20 anni di contribuzione pensionistica ( solo donne nate entro il 31.12.1950) al 31.12.2011;
b) pensione per limiti di servizio: 40 anni(ovvero 39 anni, 11 mesi e 16 giorni ) indipendentemente dall’età anagrafica al 31.12.2011 ;
c)pensione di anzianità: quota 96 ( almeno 60 anni di età congiunti a 36 contribuzione pensionistica oppure 61 anni di età congiunti a 35 di contribuzione pensionistica) al 31.12.2011.
Dall’1.1.2012 si applica anche per loro pro-rata il regime contributivo.
Per l'anzianità maturata precedentemente contniua ad applicarsi il metodo di calcolo precedentemente previsto(retributivo: per chi aveva 18 anni di contribuzione al 31.121995; misto per chi aveva meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.95; solo contributivo per chi ha incominciato a lavorare dal 1.1.96).
d) si aggiunge il caso di colui che in possesso dei requisiti previgenti compia i 65 anni entro il 31 agosto 2013 che salvo richiesta di proroga con trattenimento in servizio verrà d’ufficio collocato a riposo.
2)Coloro che sono in possesso dei nuovi requisiti previsti dalla legge Fornero:
a) pensione vecchiaia: età 66 e 3 mesi(per aspettativa di vita) entro il 31 dicembre 2013 con almeno 20 anni di anzianità contributiva;
b) pensione anticipata: solo al compimento dei 41 anni e 5 mesi(di cui 3 mesi per aspettativa di vita) se donne e 42 anni e 5 mesi(di cui 3 mesi per aspettativa di vita) se uomini senza arrotondamento da possedersi entro il 31.12.2013 indipendemente dall'età se si ha anzianitaà contributiva derivante tutta ai fini del diritto da attvità lavorativa : in caso contrario come ad esempio chi ha un riscatto di università penalizzazione se si va in pensione anticipata con meno di 62 con il 2% per i primi due anni e poi 1% in rapporto ai mesi mancanti (VEDI TABELLA ESPLICATIVA ALLEGATA).
3) le donne con 57 anni (anche tale requisito è soggetto alla speranza di vita) e 35 di contributi maturati entro il 31.12.2012 optando per il contributivo può andare in pensione dall’1.9.2013 ma avranno una pensione di circa il 30% in meno rispetto al calcolo retributivo in rapporto al'età(da 58 a 63) e agli anni di contribuzione (da 36 a 38)(vedi mio precedente articolo(clicca qui)(es. donna scuola elementare gradone 28 (stipendio 1741,00)con 57 e 35 al 31.12.2012 avrà a decorrere dall’1.9.2013 una pensione contributiva avendo optato di circa 1044,00 euro anziché di 1469,00 con il sistema retributivo; es. donna assistente amministrativo(stipendio 1403,00) invece una pensione di circa 893,00 anzichè di 1235,00; es. donna scuola superiore laureata(stipendio 1952,00) invece una pensione di circa 1172,00 anzichè di 1694,00: es. donna scuola media(stipendio 1885,00) invece una pensione di circa 1122,00 anzichè di 1616,00).
PARTTIME+PENSIONE
Possono richiederlo:
1) coloro che hanno i requisiti al 31.12.2011 cioè QUOTA 96;
2)coloro che hanno diritto alla pensione anticipata cioè 41 e 5 mesi se donne, 42 e 5 mesi se uomini entro il 31.12.2013.
CESSAZIONI D’UFFICIO
1) per limiti di età(art. 72 comma 7 legge 133/2008)
a) personale che compie i 65 anni entro il 31.8.2013 ed è in possesso dei requisiti della previgente normativa entro il 3.12.2011(quota 96 o 40 anni);
b) personale che compie i 66 e 3 mesi(aspettativa di vita) entro il 31.8.2013.
2) per servizio (art. 72 comma 11 legge 133/2008)
TALE PERSONALE DEVE APPARTENERE A CLASSE DI CONCORSO IN ESUBERO A LIVELLO PROVINCIALE O NAZIONALE
a) coloro che in possesso dei requisiti previgenti, maturano al 31.8.2013 i 40 anni di servizio;
b) coloro che al 31.8.2013 maturano se maschi 42 anni e 5 mesi(di cui 3 per aspettativa di vita) e se donne 41anni e 5 mesi( di cui 3 per aspettativa di vita) derivanti da attività lavorativa e congiunti a 62 anni di età in caso di alcuni periodi di contribuzione non derivante da attività lavorativa.
TRATTENIMENTI IN SERVIZIO OLTRE I LIMITI DI ETA’
Sia il personale che compie i 65 anni entro il 31.8.2013 ed è in possesso dei requisiti della previgente normativa entro il 3.12.2011(quota 96 o 40 anni), sia il personale che compie i 66 e 3 mesi(aspettativa di vita) entro il 31.8.2013, devono presentare domanda cartacea di trattenimento in servizio o per il raggiungimento dell’anzianità pensionabile minima o per un periodo massimo di un biennio.
L’accettazione della proroga per il raggiungimento dell’anzianità minima pensionabile(20 anni) è automatica.
Premesso che i trattenimenti in servizio sono equiparati a nuove assunzioni e vanificano le aspettative del personale precario,il Dirigente scolastico congiuntamente all’ USP valuterà discrezionalmente, la concessione della proroga,dopo aver tenuto in considerazione la classe di concorso per evitare esuberi, per un periodo massimo di due anni con riferimento a questi elementi:
1)valutare l’esperienza professionale acquisita dal docente ;
2) privilegiare coloro che hanno minori anni di anzianità rispetto a coloro che ne abbiano almeno 35.