Le nomine disposte dai Dirigenti con contratti sino all’avente titolo sono considerate supplenze brevi con il regime per quanto riguarda le assenze di un periodo non superiore a 30 giorni con retribuzione al 50%.
Quanto al medesimo docente sul medesimo posto sia attribuita una supplenza temporanea in attesa dell’avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine dell’attività didattica l’intero periodo di assenza assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo
Nel caso ciò accada a dicembre in prossimità delle vacanze natalizie per problemi legati all’Amministrazione nel ritardo della pubblicazione delle graduatorie non si può certo invocare l’art. 40 del CCNL 16.11.2007 che prevede 7 giorni prima e 7 giorni dopo rispetto all’assenza del titolare che in questo caso non esiste, essendo il posto vacante E IN OGNI CASO il titolare che non c’e’ , è assente sia i 7 giorni prima sia i 7 giorni dopo e addirittura per l’intero periodo delle vacanze
IL DOCENTE CONFERMATO DEVE ESSERE,a mio parere, PAGATO PER LE VACANZE NATALIZIE
Cio trova conferma in alcune note del Miur che recitano testualmente:
“Con riguardo a supplenze conferite sia su posti di sostegno che su posti di insegnamento comune, quando al medesimo docente e sul medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell’avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche, l’intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo.” (nota 6677 del 12.9.2012)
“Restano invece, valide, le nomine gia effettuate, con le nuove graduatorie, qualora non si proceda al depennamento di alcun aspirante o nel caso in cui la nomina sia stata conferita all’avente diritto.( nota 14.12.2012 n. 9582)