Con informativa 55 del 4/06/02 e successiva informativa 72 del 17 settembre 2002 l'Inpdap ha fornito chiarimenti sugli effetti che si producono nel caso di mancata tempestiva rinuncia al provvedimento di riscatto o di ricongiunzione di pregressi periodi assicurativi ed ha precisato che, in base alle disposizioni del Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto con la delibera n. 1182 del 16 marzo 2000, se entro 90 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, non intervenga la rinuncia questa, si intende accettata dal dipendente che l’ha chiesta (silenzio assenso) .