Il Dipartimento Funzione pubblica ha espresso un parere sull'abrogazione della liquidazione delle ferie non godute prot n.40033 del 8.10.2012 (CLICCA QUI) Si fa presente che nella legge di stabilità 2013 approvata martedì è prevista l'introduzione alla fine del periodo all'art. 5, comma 8 del DL 95/2012 : "Il presente comma non si applica al personale docente supplente temporaneo e saltuario o docente con contratto sino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione fuire delle ferie" Naturalmente questa modifica deve essere letta in relazione all'introduzione nella legge di stabilità 2013 della seguente novità: "2. il periodo di ferie retribuito del personale docente di tutti i gradi di istruzione è incrementato di 15 giorni su base annua. Il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche"
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