A seguito di numerosi quesiti posti da alcune docenti immesse in ruolo nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia in merito a servizi prestati come docente non di ruolo in scuole non statali e precisamente nella scuola materna(o dell’infanzia) e nella scuola elementare(o primaria) si precisa:
1) si valutano sempre i servizi prestati nelle scuole materne comunali con questi distingo:
a)prima del 2000 nelle scuole comunali materne con approvazione di nomina da parte del Provveditorato(C.M. 36 del 10.2.1976 punto IV e art. 40 T.U. 5 febbraio 1928 n. 577).
b) dopo il 2000 e successivamente nelle scuola manterne comunali diventate paritarie senza limiti di tempo.
NON SI VALUTANO PER NULLA I SERVIZI PRESTATI IN SCUOLE MATERNE ALLE DIPENDENZE DI PRIVATI
Il fatto che tali ultimi servizi siano valutati nella graduatorie ad esaurimento non significa nulla
2)si valutano i servzi prestati nelle scuole elementari parificate fino al 31.8.2008 con questi distinguo:
a) fino al 2000 scuole elementari parificate
b) dal 2000 o successivamente scuole diventate paritarie che hanno mantenuto la parifica: si valutano solo fino al 31.8.2008
NON SI VALUTANO PER NULLA I SERVIZI PRESTATI IN SCUOLE ELMETNARI ALLA DIPENDENZE DI PRIVATI o successivi al 31.8.2008
Il fatto che questi servizi in scuole private vengano valutati nella graduatorie ad esaurimento non significa nulla.
IN SOSTANZA VANNO VALUTATI NELLA MOBILITA DEL PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA TUTTI I SERVIZI RICONOSCIUTI NELLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA.
In sintesi le scuole materne comunali vanno valutate e le scuole elementari parificate(ATTENZIONE : le convenzioni di parifica delle scuole elementari non statali sono scadute il 31.8.2008) vanno valutate: ininfluente ai fini della ricostruzione di carriera e della mobilità il fatto che abbiano anche la parità. Pertanto la parità non serve a nulla : i servizi prestati nelle sole scuole paritarie non vanno valutati nè ai fni della mobilità nè ai fini della ricostruzione di carriera.