Per usufruire dei permessi della legge 104/92 è necessaria la gravità
La gravita viene attestata nel documento con l’indicazione della connotazione di gravità( comma 3 dell’art. 3 della legge 104/1992)
Unica eccezione i grandi invalidi (e le categorie equiparate) che sono considerati automaticamente persone con handicap grave senza essere sottoposte agli accertamenti sanitari previsti dall’art. 4 della legge 104/1992(legge 448/1998 art 38 comma 5)
Non basta quindi come qualcuno crede il documento di handicap accompagnato dalla invalidità civile anche al 100%
Esistono due tipi di permesso:
per sé in quanto portatore di handicap grave previsto dal comma 6 dell’art. 33 della legge 104 e per assistere persone portatore di handicap grave previsto dal comma 3 dell’art. 33 della legge 104.
Nei trasferimenti invece esiste anche l’art. 21 della legge 104/92 per il quale basta che l’interessato abbia riconosciuta la legge 104 ai sensi dell’art. 3 comma 1(cioè senza gravita) congiunta ad invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 648/50.