Dal 1 aprile 2012, in base all'art. 15 del Decreto sulla semplificazione(legge 35/2012)(che modifica l'art. 17 del Dlvo n. 151/2001) alla Direzione Territoriale del Lavoro dovranno essere presentate le domande per astensione dal lavoro riguardanti:
il luogo di lavoro, e condizioni materiali del lavoro e la verifica dell’impossibilità di spostamento ad altre mansioni.
Invece, per la richiesta di astensione dal lavoro per complicazioni legate allo stato di salute della lavoratrice, la domanda dovrà invece essere indirizzata in via esclusiva alla ASL la quale emanerà il provvedimento finale di astensione, che fino ad oggi era di competenza della Direzione Territoriale del lavoro.
La DPL di Modena (clicca qui) in proposito segnala la circolare del Ministero del lavoro del 29/3/2012
Pertanto in mancanza di direttive applicative , da parte della DPL o della USL, le domande di interdizione continueranno ad essere presentate alla direzione provinciale del lavoro.
Infatti contattate telefonicamente sia la direzione provinciale del Lavoro di Forlì(via paradiso 7, tel 0543 808311) sia quella di Ravenna hanno risposto che al momento tali domande vanno presentate a loro.
In alcune Regioni infatti sono state già date direttive applicative della legge 35/12: in Toscana USL di Pistoia ha già provveduto in tal senso(clicca qui); nel Lazio a Roma la Direzione Provinciale del lavoro (clicca qui); in Lombardia(clicca qui)
Infine si fa presente che nella ricevuta che la DPL di Bologna , che annucia il 4 maggio 2012 che annuncia che ancora le domande dovono essere presentare a loro (vedi inoltre facsimile nel link modulistica, in ogni modoil modulo domanda è in calce a questo articolo) rilascia è scritto:
" GRAVIDANZA A RISCHIO:vista la documentazione prodotta dalla lavoratrice, si fa presente, che qualora entro il termine di 7 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione non sia stato emanato il provvedimento, la domanda si considera accolta, ai sensi dell’art. 18 DPR n. 1026/1976. Il provvedimento sarà emanato per determinare la durata dell’astensione."
Ciò discende dall'art. 87(Disposizioni regolamentari di attuazione) del DLVO 151/2001 che recita al punto 2:"Le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976 n. 1026 che fanno riferimento alla disciplina della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, sono da intendersi riferite alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico"
Si fa inoltre presente che il comma 3 dell'art. 86 del D.LVO 151/2001(testo unico) in vigore dal 27.4.2011 recita:
" Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico , sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:
a) gli articoli 1, 11 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026."