Negli art. 21 e 23 del CCNI del CCNI del 29.2.2012 rispettivamente al comma 9 ed al comma 11 si sono aggiunte per maggiore chiarezza le seguenti precisazioni:
- un aggettivo VOLONTARIA accanto a domanda
- una frase dopo a domanda condizionata(ANCORCHÈ SODDISFATTI IN UNA DELLE PREFERENZE ESPRESSE)
Tali commi trattano infatti le due graduatorie dei soprannumerari comprendenti:
1) la prima i docenti entrati a far parte della scuola dal 1.9.2011 a domanda volontaria(non a domanda d' ufficio o condizionata N.D.R.)
2) la seconda comprendente non solo gli insegnanti titolari prima del 1.9.2011 , MA ANCHE gli insegnanti soprannumerari in altra scuola che pur avendo presentata domanda condizionata sono stati trasferiti nella attuale scuola espressa tra le preferenze o d’ufficio, non essendosi liberato posto nella scuola di titolarità.
Faccio un esempio: docente che presenta domanda condizionata per la scuola A ed è trasferito nella scuola B nell’a.s. 2010/11 a decorrere dall’1.9.2011 che ha espresso nella domanda di mobilità, in tale scuola B nel caso di soprannumero viene messo nella seconda graduatoria assieme ai già titolari, gli viene conteggiata la continuità dell’ex scuola(vedi anche art. 7 comma 1 punto II) O.M. 20/12) e se ha più punti dei già titolari potrebbe non essere l’ultimo in graduatoria e addirittura non perdere il posto(naturalmente se non esiste la prima graduatoria).
Nel caso però tale docente (non soprannumerario nelle scuola B) presenta la domanda per il rientro nella scuola A, chiedendo altre scuole ed ottiene una di queste, la scuola C , in questa scuola naturalmente viene incluso a febbraio 2013 nella prima graduatoria dei perdenti posto, quella dei nuovi arrivati ,avendo presentato volontariamente la domanda di mobilità per la scuola C(nota 2).
Inoltre all'art. 7 punto 2 riguardante l'esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posti, è stato previsto per il punto V assistenza al genitore anche questa condizione di essere l'unico che ha chiesto di fruire dell'intero anno scolastico dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza oppure dei congedo straordinario.
Naturalmente si rammenta che se il genitore è residente in Comune diverso da quello di titolarità il docente, per essere escluso dalla graduatoria di istituto, deve aver presentato domanda di mobilità per tale comune:è questo uno dei motivi per cui il dirigente deve formulare la graduatoria di istituto dopo il 30 marzo 2012.
Riguardo al concetto di convivenza di cui al comma 1, punto V, 3 capoverso, dell'art. 7 si richiama l’attenzione su quanto previsto dalla nota (8) all’art. 7 del C.C.N.I., che si trascrive: ”Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo – stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. n. 3884).”