Ad una domanda di un docente che compie i 65 anni a marzo 2012 e che chiede se debba presentare domanda di proroga per non essere collocato d'ufficio dall'1.9.2012 si risponde:
1) se tale docente ha anche i requisiti al 31.12.2011 ad esempio della quota deve presentare la domanda di proroga che l'amminstrazione può anche non concedere(vedi criteri di valutazione dettati da Direttiva n. 94 del 4.12.2009. adottata in base alla Circolare Funzione pubblica n. 10 del 20.10.2008)
2) se tale docente non ha maturato i requisiti al 31.12.2011 non deve presentare domanda in quanto soggiace alla nuova normativa dei 66 anni.
Si riporta un chiarissimo passo della nota del Miur del 16.3.2012 sulle cessazione del personale AFAM ,nel quale ho modificato una data adattandola alla scuola(31 agosto 2012 anzichè 31 ottobre 2012) e a.a.(anno accademico) in a.s.(anno scolastico) :
"Occorre premettere che per l'a.s.(n.d.r.) 2012/2013, l'istituto (nd.r.del trattenimento in servizio) non può che riferirsi a coloro che hanno compiuto il 65° anno di età tra il 1°settembre e il 31 dicembre 2011 o a coloro che lo compiano tra il 1° gennaio e il 31agosto 2012(n.d.r), che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, secondo la vecchia normativa; il personale in questione, se non è già in possesso della massima anzianità contributiva, potrà permanere in servizio fino al 67° anno di età, ove, naturalmente, le istituzioni acconsentano al trattenimento. E' evidente, infatti, che per coloro che compiono il 65° anno a decorrere dal 1° gennaio 2012 e che non hanno maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011, il nuovo limite di età è 66 anni e coloro che hanno già compiuto il 66° anno di età e sono ancora in servizio sono già stati destinatari del trattenimento in servizio negli anni precedenti; in quest'ultimo caso, si precisa che i predetti provvedimenti non sono toccati in alcun modo dalla nuova disciplina"
Per quanto riguarda i 40 anni al 31.12.2011(Applicazione art. 72 comma 11 legge 133/2008)
nelle università fanno in tempo a dare il preavviso di sei mesi, per la scuola invece essendo stata emanata la C.M.23 solo il 12 marzo 2012 non è stato possibile, pur prevedendolo la stessa .
Purtroppo alcune regioni(vedi Sicilia), pur in mancanza di circolare hanno fatto il preavviso 29 febbraio: non vorrei finisse chi ha avuto, ha avuto …