Sul sito INPDAP oggi è stata pubblicata la C.M. 37 del 14.3.2012(clicca qui) avente per oggetto:" Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dalla Legge 24 febbraio 2012 n. 14, di conversione con modificazioni del
decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216.– Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall’ex INPDAP"
In tale circolare si conferma la deroga in fatto di riscossione della buonuscita (6 mesi e non 24 mesi) per il personale della scuola in possesso dei requisiti pensionistici al 31.12.2011.
Si riporta il passo:
"Deroghe -- personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM) interessato all’applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011; rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale. ” Per il personale femmnile che opta per il contributivo e matura i requisti nel 2012 la circolare precisa, confermando la C.M. del Miur n 23 del 12.3.2012 : "La finestra mobile continua a trovare applicazione nei seguenti casi: 2) lavoratrici che accedono al pensionamento in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 9
on sono interessate dai termini sopra indicati (24 mesi) le seguenti tipologie di dipendenti per i quali continua a trovare applicazione la disciplina previgente all’art. 1, comma 22, del decreto legge 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148:
della legge n. 243/2004, ossia che conseguono il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di
anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età
pari o superiore a 57 anni (requisito anagrafico da adeguarsi, a partire dal 1° gennaio 2013, agli
incrementi della speranza di vita) optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo
le regole di calcolo del sistema contributivo (disposizione prevista, in via sperimentale, solo per
pensioni decorrenti entro il 31 dicembre 2015). Nei confronti delle lavoratrici del comparto scuola
ed AFAM il regime delle decorrenze è quello di cui all’articolo 1, comma 21 del decreto legge n.
138/2011 che non è stato abrogato ma disapplicato con riferimento esclusivamente ai soggetti
che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi
da 6 a 11 dell’articolo 24 della legge in esame. Conseguentemente, per coloro che maturano il
diritto ad esempio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 la decorrenza del relativo trattamento
pensionistico è fissata al 1° settembre o novembre 2013 in relazione al comparto di appartenenza
(Scuola o AFAM).