Le domande di proroga vanno presentate cartacee.
In particolare il personale della scuola che matura i 65 anni ed è in possesso dei requisti di anzianità e di eta entro il 31.12.2011 può presentare domanda di trattenimento in servizio o per il conseguimento dell'anzianità per ottenere il minImo della pensione(art. 509 c. 3 Dlvo 297/94) oppure per un per un periodo massimo di un biennio(art. 509 c. 5 Dlvo 297/94). Naturalmente in quest'ultimo caso può essere concessa solo se non si appartiene a classi di concorso/posti in esubero e si ha una anzianità naturalmente inferiore ai 40 anni.
Non è più possibile presentare domanda di permanenza in servizio oltre i 65 anni per conseguire il massimo della pensione(art. 509 c. 2 Dlvo 297/94) riservato a coloro che già in servizio al 1° ottobre 1974, avevano raggiunto il numero di anni richiesto per il massimo della pensione il modello può essere utilizzato adattandolo anche a chi era stato concesso nel 2011 un solo anno.
PRECISAZIONE:
Anche chi ha maturato i requisiti (anche solo quota 96) entro il 31/12/2011 e compie i 65 anni entro il 31.8.2012 –vedi anche circolare F.P. n. 2 del 9.3.2012-sarà collocato d'ufficio per limiti di età, salvo richiesta di proroga
Si consiglia in questo caso di chiedere entro il 30 marzo 2012 il prolungamento di servizio .
E' facoltà dall'Amministrazione di trattenere in servizio il dipendente (art. 16 Dlvo 30.12.1992 n. 503 come modificato da art. 72 comma 7 D.L. 112/2008 conv. in Legge 133/2008).