Una docente siciliana nominata in ruolo in provincia di Bologna dall’1.9.2011 chiede se può presentare domanda di trasferimento per Palermo per ricongiungimento al padre portatore di handicap grave e che lei assiste?
Purtroppo la risposta è negativa :tale docente come tutti quelli nominati con decorrenza giuridica 1.9.2011 non possono per 5 anni presentare domanda di trasferimento per altra provincia.
L’esclusione prevista dall’art. 2 comma 2 per il personale di cui all’art. 7, comma 1 punto V del CCNI sembra non operare a parere dello scrivente per il genitore.
Infatti il punto V dell’art. 7 comma 6 del CCNI testualmente recita:
“… i figli che assistono un genitore in situazione di gravita hanno diritto a usufruire della precedenza dei trasferimenti tra province divese esclusivimante nelle operazioni di mobilità annuale”.(tale norma è sta introdotta già con CCNI mobilità del 16.2.2010)
Naturalmente sarebbe spettata la precedenza se il portatore di handicap grave fosse stato il figlio o il coniuge.
Infatti il punto V dell’art. 7 comma 6 testualmente recita.:
“Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori,……….. e ai coniugi del disabile in situazione di gravita obbligati all’assistenza”