In base alla legge 148 del 14.9.2011(D.L. 13.08.2011 n. 138) II MANOVRA 2011 BERLUSCONI cambiano le scadenze per il pagamento della buonuscita per il personale della scuola che andrà in pensione dall’1.9.2012.
La nuova normativa infatti(art. 1 c. 22 D.L. 138/2011 e Circ. INPDAP 9.11.2011 n. 16(clicca qui), che si applica a coloro che maturano il diritto a pensione dopo il 31.12.2011, prevede il pagamento della buonuscita:
1)entro 105 giorni nei casi: inabilità, decesso( 15 giorni di tramissione della pratica all’INPDAP che provvede alla liquidazione nei successivi tre mesi).
2)non prima di 6 mesi nei casi di :raggiunti limiti di età o di servizio cessazione dal servizio per limiti di età e di servizio , per collocamento a riposo d'ufficio per raggiungimento dell'anzianità massima di servizio, a cui possono aggiungersi ulteriori 3 mesi .
3) non prima di 24 mesi nei casi di dimissioni volontarie, recesso da parte del datore di lavoro a cui possono aggiungersi ullteriori 3 mesi
Resta però ferma la vecchia normativa (ART. 3 Legge 140/97)per chi nella scuola ha maturato i requisiti di pensione entro il 31.12.2011 , che risulta essere la seguente( art. 1 c 23 D.L. 148/2011 e circ. INPDAP 9.11.2011 n. 16)
1)entro 3 mesi: nei casi: cessazione dal servizio per limiti di età (65 anni)e di servizio ( 40 anni), per collocamento a riposo d'ufficio per raggiungimento dell'anzianità massima di servizio, per decesso e per infermità , a cui possono aggiungersi i tempi di trasmissione di 15 giorni all'Inpdap : un massimo di 105 giorni.
2) in tutti gli altri casi non prima di 6 mesi e non oltre 9 mesi cioè non prima del 181 giorno e non oltre il 270 giorno dalla cessazione.
Si ricorda che in base alla legge 30.7.2010 n. 122(D.L.31.5.2010 n 78 art. 12 comma 7) MANOVRA 2010 BERLUSCONI già dall’1.9.2010 i pensionati della scuola hanno sperimentato di avere il pagamento della buonuscita in uno o più importi annuali a secondo se l’ammontare lordo della prestazione superi o meno i 90.000 euro.
Inoltre i pensionati della scuola dall’1.9.2011 hanno avuto la buonuscita calcolata in due quote:
1)prima quota TFS relativa all’anzianità maturata al 31.12.2010(attenzione: 6 mesi ed 1 giorno sono un anno) con l'applicazione delle disposizione del D.P.R. 29.12.1973 n. 1032.
2) seconda quota TFR , per 8 mesi dall’1.1.2011 al 31.8.2011, secondo le regole del codice Civile art. 2120 con l’applicazione dell’aliquota del 6.91 per cento(art. 12 comma 10 legge 122/2000)
Quelli che andranno in pensione dall’1.9.2012 avranno calcolata la seconda quota per 18 mesi dall.1.1.2011 al 31.8.2012 Vedi a proposito la circolare INPDAP n. 17 dell’8.10.2010(clicca qui).