La docente in possesso di 57 anni di età e 35 di contributi che opta per il contributivo viene trattata in modo differente a seconda se ha i requisiti nel 2011 o nel 2012.
Se possiede i requisiti nel 2011 va in pensione dall’1.9.2012.
Se invece matura i requisiti nel 2012 va in pensione dall’ 1.9.2013.
Infatti la disapplicazione del comma 21 dell'art. 1 della legge 148/11(II Manovra Berlusconi) prevista dal comma 5 dell’art. 24 della manovra Monti(D.L. 201/2011) per la parte in cui rinviava di un anno le pensioni del personale della scuola trova applicazione dall’1.1.2012 per le pensioni di vecchiaia , per quelle di anzianita(41 e 1 mese per le donne, 42 ed 1 mese per gli uomini), per le pensioni con il contributivo di chi ha cominciato a lavorare dopo il 1/1/96, e non per le pensioni delle donne che scelgono il contributivo in quanto in possesso di 57 anni di eta e 35 di contributi.
La pensione con l'opzione per il sistema contributivo in questo caso comporta la perdita di circa il 30% rispetto alla pensione con il sistema retributivo.