In data 12 gennaio 2012 si è tenuto un incontro tra MIUR e OO.SS. sui contenuti della circolare sulle pensioni.
E’ stata illustrata una bozza che fornisce indicazioni operative per l’attuazione delle nuove norme per le cessazioni dal servizio dal 1 settembre 2012.
E’ stato tra l’altro chiarito che la data di cessazione del 1 settembre vale anche per coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre successivo
Si è ipotizzata la data di presentazione delle domande di cessazione online con scadenza l’ultima decade di febbraio.
I problemi,affrontati ma non risolti riguardano la permanenza in servizio e il pensionamento coatto (ovvero i 65 anni ed i 40 anni di servizio ): sulla uscita obbligatoria , infatti l’amministrazione non è ancora in grado di fornire indicazioni puntuali in quanto sono in corso incontri tra lo stesso MIUR, il MEF e l’INPS-INPDAP.
Il nodo da sciogliere resta quindi l’art. 72 della legge 6.8.2008 n. 133 (Decreto legge 25.6.2008 n. 112)e suc. mod. ed integr.: in particolare il comma 7(trattenimento in servizio da 65 a 67 anni equiparato ad assunzioni dall’art. 9 comma 31 del D.L. 78/2010 in Legge 122/2010) sulle proroghe ed il comma 11(risoluzione del rapporto di lavoro con 40 anni servizio) sui pensionamenti d’ufficio.
In sostanza il personale che ha compiuto 65 anni di età o 40 anni di contribuzione nel periodo settembre/dicembre 2011 può andare in pensione a domanda dal 1 settembre 2012.
Il problema si pone nel caso tale personale non vada in pensione. Ci si chiede : deve presentare domanda di permanenza in servizio( ma la nuova legge non prevede incentivi al comma 4 dell'art. 24 per chi resta fino ai 70 anni di età)? , può essere collocato forzosamente in pensione-previo preavviso di 6 mesi- in quanto l’art. 72, commi 11, del D.L. 112/2008(legge 133/2008) è stato prorogato dalla legge 148 del 14.9.2011(Decreto legge 13.8.2011 n. 138 art. 1 comma 16) fino al 2014 ?.
Non è chiaro, pertanto, se in questi casi l’età anagrafica e contributiva da considerare per i conseguenti provvedimenti(permanenza in servizio su domanda di proroga presentata- cioè su "disponibilità "al trattenimento e risoluzione rapporto di lavoro) è quella richiesta nell’anno 2011 oppure se ci si debba riferire ai nuovi parametri introdotti per l’anno 2012 (66 anni di età e possibilità di permanenza fino a 70 anni– 41 anni e 1 mese di contribuzione per le donne/42 anni e 1 mese per gli uomini).
A breve pertanto verranno emanate le disposizioni per le domande di cessazione dal servizio per chi ha già maturato il diritto alla pensione nel 2011 e successivamente le norme per eventuali domande, se necessarie, di fruizione di proroga e per la definizione di eventuali criteri di pensionamento “coatto”.