Solamente per il personale della scuola che ha maturato entro il 31 dicembre 2011 la quota 96 si applica ancora il sistema delle quote e sono salvi pertanto per questi i diritti acquisiti e la possibilità di andare in pensione dall’1.9.2012 o successivamente e di chiedere la certificazione del diritto all'ente di appartenenza, come si era già fatto nel passato con la legge 243/2004.
In tale categoria rientrano il personale :
a-quota 96 con un minimo di 60 anni e 35 anni di contributi e con i mesi residui raggiungere senza arrotondamenti la quota :cioè 60 anni di età e 35 di contributi o 61 anni di età e 35 di contributi,
ESCLUSI QUINDI I NATI NEL 1952 ;
b - 40 anni di contributi indipendemente dall'età(al mimite 39 anni, 11 mesi e 16 giorni);
c - 65 anni per gli uomini con almeno 20 anni di contributi cioè i nati nel 1946;
d - 61 per le donne con almeno 20 anni di contributi cioè le nate nel 1950)
SONO QUINDI COLORO CHE LO SCORSO ANNO POTEVANO ANDARE IN PENSIONE IN QUANTO IN POSSESSO DEI REQUISITI E NON SONO ANDATI
Soggiaciono alle nuove regole della manovra Monti (SALVAITALIA) tutti coloro che lo scorso anno 2011 non potevano andare in pensione in quanto non in possesso dei requisiti previsti.
NON SI APPLICA PIU’ IL RINVIO ALL'INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO cioè del successivo 1 settembre
SOPPRESSIONE DELLE PENSIONI DI ANZIANITA’
NON VALIDE PIU' LE QUOTE
NON BASTANO PIU' I 40 ANNI
Le pensioni di anzianità(quote e 40 anni) e le pensioni di vecchiaia (65 anni e 20 anni di contribuzione) vengono ora sostituite:
1) dalle pensioni di vecchiaia( nel 2012: 66 anni , anziché 65, e 20 di contribuzione)
2) dalla pensione anticipata( nel 2012: per gli uomini 42 anni ed 1 mese; per le donne 41 anni ed 1 mese; ) con rifermento ai 62 anni di età e quindi penalizzazione del 1% per i primi due anni e del 2% per gli anni successivi se si va prima di detta età(ad esempio chi va a 58 anni cioè 4 anni prima dei 62 ha una penalizzazione del 6%)
Non si applica la nuova normativa alle donne che scelgono il contributivo in quanto in possesso di 35 anni di contributi e 57 anni di età: tale scelta comporta però una pensione di almeno il 30% inferiore (vedi mio precedente articolo:clicca qui).
In Sintesi l'art. 24 della Manovra SALVAITALIA(Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge n.22 dicembre 2011, n. 214 ) prevede:
Pensioni Pro-rata : le anzianità maturate dal 1 gennaio 2012 saranno calcolate per tutti con il metodo contributivo(comma 2).
Certezza dei diritti e nuove pensioni : soggetti interessati ( commi 3 e 14)
Il lavoratore che al 31 dicembre 2011 avrà maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente (ad esempio le quote), consegue il diritto alla pensione secondo tale normativa e può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
Basti pensare, per le quote, a coloro che nati nel 1950 o 1951 avevano i requisiti delle quote (quota 96: 60+36 oppure 61+35 )e non sono andati in pensione per desiderio di restare qualche altro anno in servizio.
Coloro che invece maturano i requisiti successivamente cioè dal 1 gennaio 2012 (ad esempio i nati nel 1952) per andare in pensione dovranno avere i nuovi requisiti previsti dalla nuova normativa : pensioni di vecchiaia o pensione anticipata: per loro non esistono più né le quote né le finestre( comma 5 art 24).
Donne con 35 anni di contribuzione e 57 anni di eta con opzione contributivo(comma 14)
il comma 14 fa salvi i diritti anche alle donne che in possesso dei requisti previsti dalla legge 243 del 2004(art. 1 comma 9 ) optano per il contributivo con una penalizzazione di circa 25/35 rispetto alla pensione normale.
Pensione di vecchiaia in presenza di 20 anni di anzianità contributiva(commi 6 e 7)
Donne del settore privato : 62 anni dal 1.1.2012 ; 63 anni e 6 mesi dal 1 gennaio 2014; 65 anni dal 1.1.2016; 66 anni dal 1.11.2008
Lavoratori e lavoratrici del settore pubblico nel 2012 : 66 anni , prima erano 65, salvo negli anni successivi ulteriori adeguamenti per aspettativa di vita ed un’eta minima dal 2021 comunque non inferiore a 67 anni(comma 9)
Pensione anticipata : anni 62 di età + anzianità contributiva (42 anni per uomini e 1 mese o 41 per donne e 1 mese ) (comma 10)
Per coloro che maturano i requisiti dal 1.1.2012 occorrono per il 2012 anni 62 ad una anzianità contributiva di 42 ed 1 mese per gli uomini e 41 ed 1 mese per donne.
Tale anzianità nel 2013 verra aumentata di un mese; nel 2014 di un ulteriore mese, salvo ulteriori adeguamenti di mesi per "speranza di vita".
A coloro che in possesso dell’anzianta contributiva prevista(42 anni ed i mese per uomini e 41ed 1 mese per donne), non hanno l’età cioè i 62 anni e vogliono andare lo stesso in pensione, si applicherà una riduzione percentuale pari a 1 percentuale per i primi due anni e 2 punti percentuali per ogni anno oltre il secondo , rispetto ai 62 anni.
Aggancio dei requisti anagrafici e contributivi alla c.d. “speranza di vita”(comma 12, 13 e 9)
Il comma 12 precisa come a tutti i requisiti previsti per l’accesso alle diverse modalità di pensionamento (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, ecc.), trovi applicazione il meccanismo correlato alla “speranza di vita”, previsto dall’art. 12 della legge n. 122/2010:
Tale meccanismo di adeguamento, previsto per la pensioni di vecchiaia, è stato esteso dal 1 gennaio 2013 anche al requisito contributivo per l’accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall’età (pensione anticipata)(comma 12 che modifica commi 12 bis e 12 ter della legge 122/2010)
L’adeguamento con cadenza triennale dal 1.1.2013 ,emesso con D.M. del 6.12.2011 (vedi ALLEGATO) prevede 3 mesi in più su tutti requisiti.
Quindi in base a detto D.M. del 6.12.2011 dall’1.1.2013 l’età per la pensione di vecchiaia di 65 anni e aumentata di 3 mesi: quindi occorrone nel 2013 per la pensione di vecchiaia 65 anni e 3 mesi e cosi via nel 2014 e nel 2015; per la pensione anticipata i 42 anni e 2 mesi per gli uomini sono aumentati di 3 mesi e quindi nel 2013 occorrono 42 anni e 5 mesi, nel 2014 e nel 2015 occorrono 42 anni e 6 mesi ; per le donne i 41 anni ed 2 mese son aumentati di 3 mesi e quindi occorrono per la pensione anticpiata nel 2013 per le donne 41 anni e 5 mesi, nel 2014 e nel 2015 occorrono 41 anni e 6 mesi.
La cadenza poi sarà di nuovo con cadenza triennale dall’.1.1.2016: si ipotizza l'adeguamento della speranza di vita di 4 mesi; e poi diverrà biennale dall’ 1.1.2019(comma 13): si ipotizza l'adeguamento della speranza di vita di 4 mesi
Totalizzazione (comma 19)
Viene soppresso il limite di un minimo di tre anni dei periodi da totalizzare Si può ricorrere alla totalizzazione qualunque sia la durata di ogni singolo periodo da riunificare.
Non ci resta che attendere la C.M. ed il DM che disciplineranno la presentazione delle domande di pensione.
Sicuramente quest’anno le domande di pensione saranno poche.
Colgo l’occasione per rispondere ad alcune domande poste da naviganti del mio sito:
1)Sono un docente nato il 23.11.50 in servizio nella scuola superiore con 37 anni di servizio , potevo andare il 1.9.2011, ma per motvi personale ho deciso di rimere in servizio, posso andare il prossmo anno o sono penalizzato dalla Manovra Monti ?
Si, lei può andare in pensione dal 1.9.2012 o negli anni successivi in quanto in possesso ampiamente della quota 96
2)sono un docente nato il 16.12.51 in servizio in una scuola media che ha al 31.8.2011 anni 37 e 10 mesi vorrei sapere quando posso andare in pensione ?
Lei avendo maturato abbondantemente quota 96 (almeno 60 anni e 36 di servizio) , NON HA PROBLEMI, può andare in base al comma 3 e 14 dell’art. 24 della manovra SALVAITALIA , già dal prossimo anno scolastico o anche negli anni scolastici successivi. Le consiglio di presentare domanda all’INPDAP e all’Amministrazione di appartenenza per la certificazione del diritto alla pensione secondo la normativa previgente. Le faccio presente comunque che tale dichiarazione non è una garanzia nel caso in futuro venga modificata la normativa.
3)Sono un docente nato il 23.08.52 in servizio nella scuola media con 36 anni di servizio al 31.8.2011 posso andare in pensione 1.9.2012 ?
Se non fosse intervenuta la manovra Monti lei sarebbe potuto andare in pensione 1.9.2013 con lo slittamento di un anno previsto dalla manovra bis di Berlusconi, purtroppo la Manovra Monti penalizza in toto i nati nel 1952 con un danno che arriva fino a 6 anni; il decreto convertito in legge ha salvato solamente, facendo uno scalino, quelli del settore privato(quota 96 nel 2012) consentendo nel caso come il suo di andare in pensione al compimento o di 64 anni o di 42 (salvo aumenti per aspettativa di vita) di servizio; lei potrà andare purtroppo con la pensione di vecchiaia 66 anni o di anzianità 42 e 3 mesi(salvo aumento di alcun mesi per “speranza di vita”)
Per quanto riguarda la buonscita coloro che hanno i requisiti di pensione entro il 31.12.2011 la percepiranno in base alla vecchia norma (dopo 6 mesi ed entro un massimo di 9 mesi dalla cessazione).