L’ unica modifica approvata dalle Commissione Bilancio e Finanze il 14.12.2011 che riguardano i lavoratori pubblici e quindi anche il personale della scuola è:
1)L´art. 24, comma 10, del decreto Monti prevede l´applicazione di una riduzione percentuale per ogni anno anticipato nell´accesso al pensionamento rispetto all´età di 62 anni del 2%
Tale percentuale, con un emendamento, è pari all´1% per i due anni , con elevazione al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo .
L´emendamento che introduce una parziale gradualità nel superamento delle cosiddette quote (art. 24 comma 15 bis) non riguarda i lavoratori pubblici ma quelli del settore privato.
IN SOSTANZA con tale comma 15 bis nel settore privato A) e NON NEL PUBBLICO i nati nel 1952 con 35 anni di contributi entro il 31.12.2012(quota 96) potranno lasciare a 64 anni SENZA ASPETTARE I 66 ANNI PREVISTI PER LA VECCHIAIA ,rimasti per il settore pubblico Si allega l'art. 24 proposto dalla Commissione il 15.12.2011 ed in particolare si riportano i commi 3, 10 e 15 bis Per i pensionati si segnala l'emendamento al comma 25 che prevede la rivalutazione automatica dei trattamenti di pensione al 100% esclusivamente ai trattamenti pensionistici fino a 3 volte( 1402 euro lordi) il minimo INPS anzichè fino a 2 volte(934 euro lordi)
B) e NON NEL PUBBLICO le lavoratrici qualora entro il 31 dicembre 2012 abbiano 20 anni di anzianità contributiva ed almeno 60 anni POSSONO ANDARE IN PENSIONE DI VECCHIAIA con 64 anni di età anagrafica ,derogando ai 66 del settore pubblico.
IL MINIMO INPS provvisorio per il 2011 risulta essere 467,43
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