In relazione allo sciopero dell'ultima ora del 19.12.2011 proclamato da SNALS, CGIL-CISL -UIL e Gilda(con le precisazioni in caso di orario pomeridiano) (clicca qui) a seguito di richieste sull'ammontare della ritenuta orario si precisa:
L’art. 595 del Dvo 16.4.1994 n. 297 commi 1,(ex art. 171 della legge 312/80) recita:
“Pe gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni possono essere limitate all’effettiva durata dell’astensione dal lavoro. In tal caso la trattenuta è pari alla misura orraria, senza la maggiorazione del 15 per cento o del 30 per cento, del compenso per il lavoro straordinario, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titoli dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta”
QUINDI PER LO SCIOPERO DI UN’ORA E' PREVISTA LA SEGUENTE MISURA ORARIA PER SCIOPERO DAL 1.1.2008 ,come da tabella del Bergantini, salvo errori ed omissioni, che riporta sostanzialmente gli importi delle Tabelle 5 e 6 del CCNL del 29.11.2007:
Collaboratori scolastici euro 12,50
Assistenti amministrativi ed equiparati euro 14,50
Direttore DSGA euro 18,50
Docenti di ogni ordine e grado euro 17,50
A tali importi vanno aggiunti per l’ATA 1/156 della CIA e/o della posizione economica , per il personale docente 1/156 della RPD
E' auspicabile dopo lo sciopero trovare conferma a tali importi, consIderato che come recitano i telex del Miur ANCHE le scuole devono indicare oltre le ore il relativo importo delle trattenute.
Del resto le uniche cIrcolari del miur che hanno disciplinato la trattenuta per sciopero risultano essere:
C.M. 1.12.1975 N. 315
C.M. 1.02.1976 n. 37 ( allora per i docenti esistevano le 20 ore: 1/98 per docenti di scuola secondaria; 1/124 per docenti di scuola elementare e materna; 1/156 per personale non docente)
C.M. 13.08.1976 N. 211
C.M. 18.09.1989 N. 312
Sul sito del tesoro si legge:
"Scioperi
Per il dipendente che aderisca allo sciopero indetto dalle varie sigle sindacali, lo stipendio spettante viene ridotto in misura proporzionale alla sospensione lavorativa, vale a dire per un’intera giornata o per una parte di essa nel caso di sciopero orario.
La riduzione dello stipendio per sciopero può essere effettuata da parte dell’ufficio responsabile della gestione del trattamento economico attraverso l’utilizzo dei codici presenti nella funzione “assenze” della procedura Spt web con segnalazioni individuali o collettive. Nel caso di sciopero orario, la riduzione avviene in considerazione della base lavorativa prevista dal Comparto di cui fa parte il dipendente che abbia aderito allo sciopero: per il dipendente che presta servizio su base lavorativa di 180 ore mensili (6 ore per 30 giorni), ogni ora di sciopero viene considerata 1/180, per il dipendente che presta servizio su base lavorativa di 156 ore mensili (6 ore per 26 giorni) ogni ora di sciopero viene considerata 1/156.
Con il servizio SciopNet fruibile via Web gli uffici di servizio possono comunicare al sistema Spt l'elenco dei dipendenti che hanno aderito ad uno sciopero, ai fini dell'applicazione delle relative decurtazioni stipendiali. "