E' stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "Salva Italia" avente per oggetto:
" Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. sulla GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n.251" (CLICCA QUI)
L'art. 24 riguarda le pensioni
Ora spetta alle due Camere di convertirlo in legge
Dalla lettura dei commi 3 e 14 dell'articolo 24 si evince che resta ferma la possibilità di andare in pensione dal 1° settembre 2012 , nel mondo della scuola, per coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011 (a-quota 96 cioè 60 anni di età e 35 di contributi o 61 anni di età e 35 di contributi, ESCLUSI QUINDI I NATI NEL 1952 ; b- 40 anni di contributi indipendemente dall'età; c - 65 anni per gli uomini con almeno 20 anni di contributi cioè i nati nel 1946; d - 61 per le donne con almeno 20 anni di contributi cioè le nate nel 1950)
SONO QUINDI COLORO CHE LO SCORSO ANNO POTEVANO ANDARE IN PENSIONI IN QUANTO IN POSSESSO DEI REQUSITI E NON SONO ANDATI .
In riferimento alla " RIDUZIONE PERCENTUALE PARI A 2 PUNTI PERCENTUALI PER OGNI ANNO DI ANTICIPO NELL'ACCESSO AL PENSIONAMENTO RISPETTO ALL' ETA' DI 62 ANNI" prevista dal punto 10 e da alcun giornali applicata anche a coloro che hanno i requisiti al 31.12.2011 si precisa che da una lettura attenta di tale punto 10 si applica SOLAMENTE "ai soggetti .....che maturano i requisiti dalla medesima data" (nd.r. 1 gennaio 2012) e non quindi a chi li ha già maturati al 31.12.2011
INFINE si fa presente che in base al comma 14 non si applica la nuova normativa alle donne che scelgono il contributivo in quanto in possesso di 35 anni di contributi e 57 anni di età(art. 1 comma 9 legge 243/2004).