La Nota Miur 14 novembre 2011 che trasmette il D.M. sulle graduatorie III Fascia ATA al terz’ultimo capoverso conferma per i titoli di accesso e la valutazione dei titoli culturali e di servizio le istruzioni operative contenute nell C.M. n. 1603 del 24.2.2011
In particolare si sollineano i seguenti servizi:
1)Servizi prestati con contratto d’opera che non possono essere valutati-
2)Servizi prestati in qualità di LSU e LPU che non costituiscono titolo di valutazione
3)Servizi prestati EE.LL.
Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze degli EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL del richiamato comparto.
Non valutabili, i servizi prestati in qualità di dipendente di Aziende comunali, provinciali o regionali, quali, ad esempio le aziende municipali di trasporto.
Non valutabili i servizi prestati in qualità operatore socio-assistenziale nell’ambito di progetti sociali posti in essere dagli EE.LL., anche se destinatari di detti progetti siano le istituzioni scolastiche statali.
3)Servizio Militare di leva e il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.
Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.
4)Servizio militare non più obbligatorio dal 2005(gli ultimi obbligati i nati nel 1985)
Pertanto il servizio civile dal 1 gennaio 2006 non è oggetto di valutazione: l'attivita' , infatti, svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.......(art. 9 del D.lvo 77/2002)
5)Poste e Telecomunicazioni; Ferrovie dello Stato ; Azienda di stato Servizi Telefonici
I servizi prestati presso Poste e Telecomunicazioni; Ferrovie dello Stato ; Azienda di stato Servizi Telefonici sono considerati come servizi prestati presso le Amministrazioni Statali se prestati rispettivamente fino al 31.12.1993 ( Poste e telecomunicazioni) , 13.06.1985 (Ferrovie dello Stato) , 13.12.1992 ( Azienda di Stato Servizi Telefonici ) .
Si allega detta Nota Miur
Si allegano inoltre il Decreto 14 aprile 1997 sui diplomi di qualifica dei corsi di istruzione professionale nonchè l’ALLEGATO H Validità dei diplomi di maturità professionale per la ammssione alle carriere di concetto nelle pubbliche ammnistrazioni ed a corsi di laurea universitari