Martedì 18, OTTOBRE 2011 , si è tenuta al MIUR la riunione di apertura per il Confronto sul CCNI disciplinante la mobilità del personale docente educativo ed ATA per l’a.s. 2012/13.
L’Amministrazione ha proposto alle OO.SS. una bozza di CCNI che ricalca integralmente quella dello scorso anno, con alcune ovvie modifiche di date e con alcune necessarie integrazioni, determinate dall’attuazione della L. 106/11, nei riguardi dei nuovi nominati a tempo indeterminato.
Ha altresì comunicato che la procedura delle domande on line, verrà estesa anche al personale docente della scuola dell’infanzia.
Martedì 25 OTTOBRE 2011 si è tenuto il secondo incontro.
Sono stati esaminati gli artt. da 1 a 7, e sostanzialmente confermati con le opportune modfiche alle date. Si confermano i contenuti del CCNI relativo all’a.s. 2011/2012 ,in particoalare relativamente alle modifiche delle date.
Il problema riguarda l’art. 2 (in relazione ai trasferimenti interprovinciali per i docenti che sono stati nominati a tempo indeterminato a partire dall’a.s. 2011/2012) in quanto in relazione al vincolo quinquennale previsto dalla legge 106/2011 (art. 9 c. 21), l’Amministrazione ritiene di applicarlo anche ai docenti nominati con retrodatazione giuridica dall’a.s. 2010/2011;
Le OOSS. non sono d’accordo e quindi la proposta sarà oggetto di ulteriori discussione e approfondimento.
Martedì 8 NOVEMBRE 2011 c’è stato il terzo incontro.
Sono stati esaminati i primi 23 artt. del precedente CCNI del 16/2/2011, confermandone sostanzialmente i contenuti; sono stati accantonati, invece per essere oggetto di una successiva riflessione soltanto gli artt. 2-5-7–9 e 20 di tale CCNI.
In merito all’art. 2 le OO.SS. hanno richiesto all’Amministrazione di non applicare il vincolo quinquennale relativo alla mobilità interprovinciale a coloro che siano stati nominati, con decorrenza giuridica dall’a.s. 2010/11 ed effettiva assunzione nell’a.s.2011/12, sia dalle graduatorie del concorso ordinario che da quelle ad esaurimento.
Ciò per evitare una disparità di trattamento rispetto a coloro che siano stati nominati a tempo indeterminato nell’a.s. 2010/2011, con decorrenza giuridica ed economica da tale a.s..
L’Amministrazione ha espresso perplessità su tale richiesta di parte sindacale e si è riservata una successiva riflessione.
Alcune piccole modifiche sono state apportate agli art. 21 e 23, al fine esclusivo di chiarire ancor meglio l’individuazione del soprannumerario prevista rispettivamente dal comma 9 dell’art. 21 per gli insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria e dall’art. 23 comma 11 per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Martedì 10 NOVEMBRE 2011 si è tenuto il quarto incontro.
Sono stati esaminati gli articoli da 24 a 43 del precedente CCNI del 16/02/2011, e confermati, sostanzialmente, i contenuti.
Rimangono accantonati, per una riflessione nei successivi incontri oltre agli artt. 2, 5, 7, 9 e 20, anche il 37 bis .
Il prossimo incontro ci sarà martedì 15/11 p.v. per affrontare gli articoli riguardanti il personale ATA
Il confronto proseguirà con un fitto calendario di incontri, con l’auspicio di pervenire alla sottoscrizione in tempi rapidi dell’Ipotesi di CCNI, anche in considerazione delle lungaggini dovute alla nuova procedura prevista dalla L. 150/09, con la verifica congiunta da parte del MEF e della Funzione Pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione definitiva del CCNI
Alla precedente calendarizzazione QUINDI si sono aggiunti altri incontri che dovrebbero concludersi presumibilmente entro la prima decade di dicembre.
Gli articoli per ora accantonati risultano essere:
Art. 2(mobilità territoriale a domanda e d’ufficio –Destinatari)
Art. 5(Mobilità professionale- Destinatari)
Art. 7 (Sistema delle precedenze comuni ed esclusione dalla graduaoria interna d’istituto)
Art. 9(Documentazione e certificazioni)
Art. 20(Individuazione soprannumerario conseguente al dimensionamento della rete scolastica)
Art. 37/ bis (mobilità insegnanti religione cattolica)