L’INPS con circolare 139 del 27 ottobre 2011(clicca qui) dà istruzioni sull’applicazione degli artt. 2 e 8 del Dlvo 119/2011 che modificano l’art. 16(congedo matenità: interruzione gravidanza oltre il 180 giorno o morte del bimbo ) e 25 (riposo per allattamento in caso di adozione) del Dlvo 151/01(Testo unico sulla maternità)
L'art. 2 riguarda la possibilità di ripresa del servizio della lavoratrice madre.
L'art. 8 il diritto all'allattamento in caso di adozione entro il 1 anno dell'ingresso del bimbo in famiglia, già oggetto di senteza della Corte Costituzionale.
Per l'allattamento fa riferimento alla Circolare 91 del 26 maggio 2003(clicca qui)