L’insegnante nominato supplente dalle graduatorie di istituto definitive ha diritto alla prosecuzione della supplenza in atto e delle eventuali proroghe per continuità didattica anche dopo la pubblicazione degli elenchi salvaprecari.
Lo chiarisce l’art. 6 del D.M. 92 del 12.10.2011(salvaprecari) che richiama per le proroghe e le conferme l’art. 7 del Regolamento supplenze(D.M. 13.06.2007)